Cassazione Penale, Sentenza n. 15633/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.): la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe valorizzato esclusivamente un accertamento tecnico del CT del P.M. che avrebbe valutato l'immobile come eccedente il limite volumetrico condonabile (750 mc), ritenendo tale accertamento erroneo per l'inclusione di parti non computabili e contrastante con altri accertamenti di uffici pubblici favorevoli al condono
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello sul superamento della volumetria condonabile e ha censurato la genericità delle doglianze della ricorrente: i pareri evocati non erano pertinenti sul punto determinante, non sono stati forniti elementi chiari e specifici per dimostrare l'errore nel calcolo del CT, e la difesa non si è presentata all'udienza di rinvio senza giustificato impedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
il vizio di motivazione sub specie di mancanza e a tratti illogicità della stessa
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte richiede però specificità nelle censure: occorre indicare chiaramente i punti critici della motivazione e gli elementi di fatto e diritto posti a base della censura
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009; Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999
La giurisprudenza richiede la specificità dei motivi di cassazione: non basta l'evocazione generica di errori, ma occorre individuare con precisione gli elementi che fondano la censura per consentire il sindacato del giudice di legittimità
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione relative a vizio di motivazione devono essere specifiche: indicare esattamente quale passaggio della motivazione si contesta e fornire elementi probatori o argomentazioni tecniche che dimostrino l'errore
- Non è sufficiente richiamare pareri o atti amministrativi generici se non sono pertinenti e non incidono direttamente sul punto giuridico decisivo (es. calcolo della volumetria). Occorre spiegare il nesso probatorio tra quegli atti e la censura proposta
- Se si contesta un calcolo tecnico (es. volumetria), il ricorrente deve indicare in che cosa il calcolo è errato e produrre elementi alternativi o periti di parte; la mera affermazione di errore senza dati specifici porta a inammissibilità o rigetto
- L'assenza ingiustificata alle udienze o il mancato sfruttamento dei rinvii richiesti è valutata negativamente e può aggravare la posizione processuale del ricorrente
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nell'apprezzamento dell'opportunità di ulteriori accertamenti; contestarla richiede argomentazioni precise che mostrino eccesso di potere o manifesta illogicità
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; pianificare le impugnazioni con adeguata istruttoria e consulenza tecnica riduce tale rischio
- In situazioni simili, è strategico: 1) ottenere perizia tecnica di parte dettagliata, 2) collegare direttamente documenti amministrativi pertinenti al punto controverso, 3) rispettare le udienze o giustificare impedimenti, 4) costruire motivazioni puntuali e circostanziate per l'impugnazione
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