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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 24 giugno 2024, n. 3454.

Giustizia amministrativa202501888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Catania del 24 giugno 2024, n. 3454, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 15 maggio 2025. Era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione dimostrasse di avere adempiuto al giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha fornito prova dell'esecuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.: il giudicato era comprovato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e il Ministero non aveva provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico commissariale costituisce un obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, che il commissario non deve necessariamente coincidere con l'organo amministrativo inadempiente e che, nel caso concreto, non è dovuto alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo sostitutivo previsto dal commissario ad acta rendeva non necessaria tale misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza e impongono all'Amministrazione di conformarsi al giudicato; ricorrendone i presupposti, il giudice può ordinare l'esecuzione e predisporre un meccanismo sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di verificare l'inadempimento e di proporre l'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disattesa quando il giudice abbia già predisposto un meccanismo commissariale idoneo a eliminare rapidamente l'inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'Amministrazione, è decorso il termine previsto per l'adempimento e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente ha l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato quando tale adempimento sia contestato dal ricorrente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un termine successivo per l'adozione degli atti necessari.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente diverso da quello competente all'attività amministrativa originaria, secondo una scelta discrezionale del giudice orientata ad assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta sia un dirigente della stessa Amministrazione resistente, l'attività commissariale può ritenersi compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di un compenso ulteriore.
  • La penalità di mora può essere negata se il giudice ritiene sufficiente e rapido il meccanismo surrogatorio predisposto mediante la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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