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Sentenza

Sentenza del 17/11/2015 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Rapporto tra l'agevolazione prima casa e l'agevolazione di determinazione dell'imponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda il rapporto tra l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa e il diverso regime di determinazione dell'imponibile fondato sul criterio del "prezzo-valore". La sentenza afferma che le due agevolazioni sono autonome e non necessariamente collegate: la qualificazione di un terreno come pertinenza, con conseguente applicazione del prezzo-valore, non incide sui requisiti richiesti per riconoscere l'agevolazione prima casa all'immobile principale. Allo stesso modo, l'eventuale mancanza dei requisiti prima casa per la pertinenza non impedisce di applicare al terreno il prezzo-valore, qualora ne ricorrano autonomamente i presupposti.

La decisione

Il principio enunciato è favorevole alla separazione dei due regimi agevolativi. L'agevolazione prima casa deve essere verificata con riferimento ai requisiti propri dell'abitazione e, ove necessario, della pertinenza; il prezzo-valore, invece, può essere applicato distintamente al terreno quando il bene presenta i presupposti previsti dalla relativa disciplina. Dal testo non risultano indicati gli importi, le spese o gli ulteriori provvedimenti concretamente adottati nel caso specifico.

Norme richiamate

  • Agevolazione per l'acquisto della prima casa

    I requisiti per l'agevolazione devono essere verificati autonomamente con riferimento al bene principale e alla relativa pertinenza, senza che l'applicazione del prezzo-valore al terreno determini automaticamente il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione prima casa.

  • Regime di determinazione dell'imponibile secondo il criterio del prezzo-valore

    Il prezzo-valore costituisce un regime autonomo di determinazione della base imponibile e può applicarsi al terreno pertinenziale quando ne ricorrano i presupposti, anche se il terreno non beneficia dell'agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali diverse devono essere analizzate separatamente: il possesso dei requisiti per una non implica automaticamente il possesso o la perdita dei requisiti per l'altra.
  • La qualificazione di un terreno come pertinenza può rilevare ai fini del prezzo-valore senza determinare, da sola, l'estensione dell'agevolazione prima casa.
  • L'eventuale diniego dell'agevolazione prima casa sulla pertinenza non esclude necessariamente l'applicazione del prezzo-valore, se quest'ultimo regime è autonomamente applicabile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare distintamente: natura pertinenziale del bene, requisiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione prima casa e condizioni specifiche richieste per il prezzo-valore.

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