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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20203/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto stipulato tra una azienda sanitaria locale e una cooperativa sociale, nell'ambito del quale un lavoratore era stato assunto dalla cooperativa per svolgere mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accertamento della non genuinità dell'appalto e la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno, con applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica invece di quello delle cooperative socio-sanitarie. Dopo una prima riforma in appello, la sentenza era stata cassata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha confermato la decisione favorevole al lavoratore, ritenendo che mancasse un'autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa e che l'appalto fosse in realtà una somministrazione illecita di manodopera. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 20 e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come appalto di tipo "pesante" e, da tale premessa, tratto illegittimamente la conclusione della non genuinità dell'appalto. La parte controricorrente lavoratore e la cooperativa hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dietro la formale deduzione di violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, cioè un nuovo esame dell'accertamento svolto dalla Corte d'appello sulla mancanza di autonoma organizzazione dell'appaltatore e sull'assenza del rischio d'impresa. La Corte ha precisato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione su una erronea qualificazione dell'appalto come "pesante", ma aveva correttamente applicato il principio per cui anche nell'appalto c.d. leggero è necessario che l'appaltatore conservi un'autonoma organizzazione e assuma il rischio d'impresa. Ha inoltre osservato che, essendo stata cassata la precedente sentenza d'appello per difetto di integrità del contraddittorio, il giudizio di rinvio doveva essere integralmente rinnovato e non era vincolato dal precedente esito fattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del lavoratore, mentre sono state compensate nei confronti della cooperativa; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato come parte della disciplina della somministrazione di lavoro, contrapposta all'appalto genuino.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Definisce l'appalto genuino rispetto alla somministrazione, valorizzando potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato quale norma che individua gli elementi tipici dell'appalto: organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare sotto l'apparente veste della violazione di legge una doglianza che, in realtà, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La qualificazione di un rapporto come appalto genuino non dipende solo dalla disponibilità dei mezzi o delle attrezzature del committente, poiché anche nell'appalto c.d. leggero è necessario che l'appaltatore mantenga un'autonoma organizzazione e assuma il rischio d'impresa.
  • La distinzione tra appalto leggero e appalto pesante rileva ai fini della prova della genuinità del rapporto, ma non esonera comunque dall'accertamento del quid pluris organizzativo in capo all'appaltatore.
  • Quando una sentenza d'appello è cassata per nullità derivante da difetto di integrità del contraddittorio, il giudizio di rinvio deve essere integralmente rinnovato e non resta vincolato dagli accertamenti di fatto compiuti nel precedente grado.
  • L'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dal committente non integra di per sé illegittimità dell'appalto, se l'opera può essere svolta anche con mezzi modesti e permane l'organizzazione autonoma dell'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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