Cassazione Penale, Sentenza n. 37459/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 12/07/2021: Garofalo contesta, tra l'altro, l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali (art. 266 c.p.p.), la qualificazione giuridica dei falsi e della truffa (sostiene che avrebbe dovuto valere altra qualificazione penale), la sussistenza e la prescrizione del reato associativo, la sussistenza del reato di cui al capo H (art. 615-ter c.p.) relativo all'induzione di pubblici ufficiali ad accessi abusivi alle banche dati, la quantificazione della confisca e del risarcimento e la mancata concessione di attenuanti; Moscato, D'Angiolillo e Caiazza deducono, in prevalenza, vizi di motivazione della Corte d'Appello (violazione dell'onere di rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603 co. 3-bis c.p.p., insufficienza della prova in ordine al dolo, errore indotto/ordine legittimo, valutazione dell'accesso alle banche dati come coerente con i compiti di servizio, e censure sulla dosimetria della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Garofalo e ha respinto come infondati i ricorsi degli altri imputati. In sintesi: resta confermata la decisione di merito della Corte d'Appello in ordine alle condanne (tra cui la responsabilità per il reato previsto dall'art. 615-ter c.p. per Moscato, D'Angiolillo e Caiazza), sono state ritenute corrette le valutazioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni, sulla qualificazione dei falsi relativi ai D.A.S. come riconducibili a pubblica funzione del titolare del deposito e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo desumibile dal compendio indiziario. E' stato affermato che l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa non sussisteva nelle specifiche condizioni del caso. Il ricorrente Garofalo è stato condannato al pagamento delle spese ed a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende; le statuizioni di confisca e risarcitorie deliberate in sede di merito sono state confermate nei limiti indicati dalla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
Configura l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici protetti: anche l'abilitato che viola i limiti e le condizioni imposte commette il reato. Lo scopo soggettivo non esclude il reato, ma le circostanze e le modalità esecutive possono essere utilizzate per ricostruire il dolo; l'aggravante per pubblici ufficiali rileva se vi è abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione.
art. 266, co. 2 c.p.p.
In tema di intercettazioni tra presenti in luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'ammissibilità richiede un fondato motivo ex ante di ritenere lo svolgimento di attività criminosa nel luogo al momento dell'autorizzazione; non è necessario che tale attività sia poi provata ex post.
art. 603, co. 3-bis c.p.p.
Imposta l'obbligo, in specifiche ipotesi, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero contesti la valutazione della prova dichiarativa decisiva. L'obbligo è circoscritto: la rinnovazione è richiesta solo per le prove dichiarative indicate come decisive e ritenute erroneamente valutate, non implica una rinnovazione integrale dell'istruttoria.
art. 270 c.p.p.
Limita l'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti, ma la giurisprudenza consente l'uso quando i fatti sono connessi o ricompresi nella continuazione (art. 12 c.p.p. lett. b) e quando rientrano nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.).
art. 6 legge 2 luglio 1957 n. 474
Attribuisce all'amministrazione finanziaria il potere di autorizzare i titolari dei depositi a rilasciare certificati di provenienza; il titolare del deposito, nell'emissione dei D.A.S., può essere investito occasionalmente di una pubblica funzione, con conseguente possibile configurazione del falso come reato proprio del pubblico ufficiale.
art. 9, co. 3, l. n. 121/1981
Regola l'uso del Sistema D'Indagine (S.D.I.) in dotazione alla Polizia di Stato, vietando utilizzazioni diverse dalle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità; ciò rende l'accesso per finalità estranee privo di giustificazione.
art. 12 c.p.p. (lett. b))
Consente di considerare connessi o in continuazione reati diversi, giustificando l'impiego di risultanze investigative (es. intercettazioni) tra procedimenti correlati; principio utilizzato per l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate originariamente per l'associazione a delinquere.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e l'apprezzamento delle circostanze attenuanti: il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante della personalità o della gravità del reato per concedere o negare attenuanti; le valutazioni di merito sulla dosimetria non sono sindacabili in Cassazione se esaurientemente motivate.
Massime di principio
- Intercettazioni tra presenti: per la loro ammissibilità è necessario un giudizio ex ante di fondato motivo che non richiede la prova successiva dell'attività criminosa; le censure basate su una lettura ex post sono destinate ad essere rigettate.
- Accesso abusivo a banche dati (art. 615-ter): l'azione dell'abilitato che eccede limiti o condizioni legittimanti integra il reato indipendentemente dalla finalità perseguita; lo scopo può però concorrere a dimostrare il dolo attraverso le modalità e il contesto dell'accesso.
- Rinnovazione della prova dichiarativa (art. 603 co. 3-bis): l'obbligo di rinnovare testimonianze in appello sussiste solo se il pubblico ministero indica puntualmente quali prove dichiarative decisive sarebbero state erroneamente valutate; il giudice d'appello può riformare l'assoluzione anche senza rinnovare tutte le prove quando la valutazione si fonda su diversa interpretazione del compendio probatorio.
- Uso delle intercettazioni in procedimenti diversi: sono utilizzabili se i reati sono connessi o in continuazione e se rimangono nei limiti di ammissibilità previsti dalla normativa sulle intercettazioni.
- Qualificazione dei falsi connessi a documenti amministrativi (es. D.A.S.): il titolare autorizzato di un deposito che emette certificati previsti dall'amministrazione finanziaria può essere considerato investito di pubbliche funzioni e, pertanto, la falsità può essere valutata come falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale.
- Valutazione della prova in cassazione: la Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; le critiche che chiedono una rivalutazione fattuale ampia sono generalmente inammissibili se non indicano specifici vizi di diritto o di motivazione.
- Dosimetria della pena e riconoscimento di attenuanti: sono valutazioni tipiche del merito e saranno confermate in sede di legittimità se adeguatamente motivate; censure generiche sulla gravità o sul calcolo della pena sono destinate al rigetto.
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