Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Latina che, in sede rescissoria a seguito di rinvio della Cassazione, aveva confermato il sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma 2, c.p.p., avente ad oggetto conti correnti e quote/aziende riconducibili a Gianluca Tuma (La casa della Morgana srl, Pizza uno srl, STR service SRL, Morgana srl, Amal srl) per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. con applicazione dell'art. 240-bis c.p. Tuma ha censurato la carenza/modezza della motivazione in relazione al periculum in mora e alla finalità conservativa in vista di una futura confisca, ritenendo le argomentazioni meramente assertive. Grenga, formale intestatario di alcune società, ha dedotto inoltre che il sequestro fosse stato adottato con finalità impeditive (art. 321, comma 1, c.p.p.) e ha contestato la carenza motivazionale atteso che l'atto originario faceva riferimento a sproporzione reddituale e alla provenienza ingiustificata dei beni, nonché che l'irrilevanza economica delle società rendeva priva di senso la conservazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione puntuale e coerente sul "periculum in mora" collegando l'esigenza del sequestro alle risultanze istruttorie: precedenti condanne e storia criminale di Tuma, il suo comportamento nel costituire società fittizie e svuotarle, atti di cessione/affitto di rami d'azienda, intercettazioni che documentano l'abilità a disperdere o trasferire gli asset. La Corte ha richiamato il principio (Sez. U) secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione specifica del pericolo di ritardo; ha altresì ricordato i limiti della cassazione in materia di misure cautelari (ammissibilità solo per violazione di legge) e la distinguibilità tra motivazione meramente apparente e illogicità manifesta. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e pagamento, a titolo di equità, di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (comma 2)
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiede una motivazione concreta e specifica del periculum in mora rapportata alla finalità ablativa e alla impossibilità di attendere la sentenza definitiva
art. 321 cod. proc. pen. (comma 1)
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo 'impeditivo'; la distinzione tra finalità impeditive e conservative è rilevante perché impatta sull'onere motivazionale richiesto
art. 240-bis cod. pen.
Riferimento normativo alla confisca per equivalente o a disposizioni sulla confisca previste per reati societari/associativi; usata per motivare la finalità di conservazione del sequestro
art. 512-bis cod. pen.
Articolo penale in relazione al quale sono stati disposti il sequestro e la futura confisca; la gravità e la natura del reato sono state utilizzate dal giudice per valutare il rischio di rinnovo/agevolazione di reati omologhi
art. 325 cod. proc. pen. (comma 1)
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: la Corte ricorda i limiti di sindacabilità in Cassazione
art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancata motivazione o la motivazione meramente apparente può integrare violazione di legge
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento processuale per censurare l'illogicità manifesta della motivazione in sede di impugnazione in Cassazione; la Corte sottolinea che l'illogicità manifesta non rientra automaticamente nel vizio di violazione di legge
art. 27 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati)
art. 27, comma 2 Cost.; art. 6, par. 2 CEDU
Richiamate per sottolineare i principi costituzionali e convenzionali (presunzione di non colpevolezza e garanzie di processo) che impongono attenzione alla motivazione dei provvedimenti che anticipano effetti ablativi
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) il giudice deve fornire una motivazione concreta e specifica del "periculum in mora", spiegando perché non sia possibile attendere la definizione del giudizio e come il bene rischi di essere disperso, modificato o reso inutilizzabile in termini che colleghino la prognosi alle risultanze probatorie.
- La Cassazione, in materia di misure reali cautelari, è competenza di sindacare solo le violazioni di legge; la mancanza totale di motivazione o la motivazione meramente apparente integra tale vizio mentre la mera illogicità manifesta richiede un distinto motivo di ricorso.
- Gli elementi idonei a giustificare il periculum in mora includono: precedenti condanne o comportamenti reiterati, elementi probatori che dimostrino capacità o intenzione di occultare/trasferire beni (es. intercettazioni, atti di cessione/fittizie intestazioni), e il concreto rischio di modifiche o alienazioni delle compagini societarie.
- Se il bene sequestrato è valutato di scarso valore economico, il giudice deve esplicitare le ragioni per cui ne sia comunque necessaria la conservazione in vista di una confisca; l'assenza di valore può indebolire la giustificazione della misura se non adeguatamente contrastata da altre emergenze probatorie.
- Il procedimento cautelare davanti al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento anticipato della responsabilità penale: il sindacato deve restare circoscritto alla sussistenza dei presupposti cautelari e alla congruità della motivazione sul pericolo di dispersione dei beni.
- Nelle impugnazioni in cassazione contro misure cautelari reali è strategico inquadrare i vizi come violazione di legge (es. totale mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente) più che come semplice illogicità manifesta, per non incorrere in inammissibilità.
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