Cassazione Penale, Ordinanza n. 02513/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla non pertinenza e sulla mancanza di specificità del motivo di impugnazione, che non censura realmente la ratio decidendi della sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'assise d'appello lamentando, con unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che tale censura non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, poiché il giudice di merito non ha svolto alcun bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva: entrambe erano già state escluse in primo grado. In subordine, la doglianza viene comunque ritenuta priva di specificità, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo perché l'imputato collabora con la giustizia, trattandosi di circostanza diversa e autonoma, già valorizzata attraverso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p. Il ricorso non si misura con tale argomento decisivo.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche richiedono una valutazione autonoma e non possono essere invocate in modo generico o soltanto perché l'imputato abbia collaborato con la giustizia.
art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
La collaborazione con la giustizia integra una specifica attenuante diversa dalle attenuanti generiche; il riconoscimento di quest'ultima attenuante assorbe e distingue il profilo della collaborazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e risulta quindi non pertinente rispetto alla decisione adottata.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere specifica e deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; una censura meramente assertiva non soddisfa il requisito della specificità dei motivi di impugnazione.
- La collaborazione con la giustizia non giustifica di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché tale condotta è oggetto di una distinta previsione attenuante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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