Cassazione Penale, Sentenza n. 14705/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano (19/01/2021) per presunta violazione di legge (art. 23, comma 1, d.l. 149/2020) per l'omesso riscontro alla richiesta di discussione orale formulata dal difensore di uno dei computati e per la trattazione scritta del processo d'appello
La decisione
Il ricorrente, tramite il difensore, ha successivamente comunicato la rinuncia al ricorso per Cassazione (dichiarazione digitale pervenuta il 16/03/2022). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'art. 616 cod. proc. pen. non faccia distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità contemplate dagli artt. 606, comma 3, e 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 599 cod. proc. pen.
Norma richiamata per descrivere la natura della sentenza impugnata (sentenza ex art. 599 c.p.p., relativa alla pronuncia su accordo delle parti in sede di appello)
art. 23, comma 1, d.l. 149/2020
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la Corte non avrebbe risposto alla richiesta di discussione orale; la Corte non ha tuttavia proceduto alla valutazione sostanziale del motivo poiché il ricorso è stato rinunciato
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per statuire la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia: condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte interpreta la norma come priva di distinzioni tra le diverse forme di inammissibilità
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come esempio di ipotesi di inammissibilità che l'art. 616 non distingue ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria
art. 591 cod. proc. pen.
Altro riferimento normativo a titolo comparativo: la Corte osserva che l'art. 616 non opera una distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste da questo articolo e quelle di cui all'art. 606, comma 3
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità e l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse previsioni specifiche.
- L'art. 616 c.p.p. viene applicato senza effettuare distinzioni tra le diverse tipologie di inammissibilità previste in altri articoli (ad es. art. 606, comma 3 e art. 591), con conseguente obbligo sanzionatorio anche in caso di rinuncia.
- Se l'obiettivo è far valere l'omesso riscontro a una richiesta di discussione orale, il difensore dovrebbe evitare la rinuncia al ricorso prima che la Corte si sia pronunciata sul punto, perché la rinuncia preclude la valutazione della questione da parte della Cassazione.
- La comunicazione di rinuncia deve essere chiara, formalmente corretta e tempestiva (anche in formato digitale), perché produce effetti immediati sulla procedura e sulle conseguenze economiche per il ricorrente.
- In caso di procedimenti decorsi in forma scritta per disposizioni emergenziali (es. d.l. 149/2020), il difensore che ritenga violati diritti di contraddittorio o di discussione orale deve sollevare tempestivamente l'eccezione e non abbandonare l'impugnazione prima di aver ottenuto una valutazione giudiziale
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