Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5500/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto, ex art. 25 L. 241/90) con cui la MTC di Napoli, unitamente agli altri convenuti, ha illegittimamente rifiutato l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa e in particolare: diniego di rilascio della patente, comprensivo di eventuale notifica all'istante, nonché di ogni atto istruttorio pregresso.

Giustizia amministrativa202604151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso del 27 aprile 2026 agli atti istruttori e al provvedimento del 18 giugno 2021 di diniego del rilascio della patente di guida

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso presentata il 27 aprile 2026 per ottenere il provvedimento di diniego della patente, l’eventuale prova della sua notificazione e gli atti istruttori presupposti, così da conoscere le ragioni del diniego adottato il 18 giugno 2021 in relazione alla carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 120 del codice della strada. La Prefettura ha riferito di avere riscontrato l’istanza, precisando che, trascorso più di un anno dal provvedimento negativo, non sarebbe più possibile accedere alle informazioni acquisite automaticamente tramite la piattaforma Patenti Web dai sistemi del casellario giudiziale e del servizio informativo interforze; ha aggiunto che la verifica aggiornata dei requisiti sarebbe stata effettuata dopo l’esame teorico e prima della prova pratica. In giudizio il ricorrente ha dichiarato soddisfatto il proprio interesse e ha chiesto la condanna delle amministrazioni alle spese.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere: ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. essa richiede il pieno e irretrattabile soddisfacimento della pretesa, mentre i documenti richiesti non sono stati esibiti né in sede amministrativa né durante il giudizio. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il ricorrente ha manifestato di non volerlo più coltivare; in forza del principio dispositivo, la valutazione sull’utilità della prosecuzione spetta alla parte e il giudice non può sostituirsi ad essa né decidere d’ufficio il merito. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stato condannato a pagare € 1.200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., tale pronuncia di merito presuppone che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio; occorre cioè che l'attività sopravvenuta dell'amministrazione soddisfi in modo pieno e irretrattabile l'interesse azionato, così da non lasciare alcuna utilità alla decisione di merito.

    La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività sopravvenuta dell’amministrazione soddisfi integralmente e in modo irretrattabile la pretesa azionata; non ricorre quando i documenti domandati non siano stati ostesi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Tuttavia, nel caso in esame dalla dichiarazione di parte ricorrente può desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; sul punto la valutazione sull'utilità della prosecuzione del giudizio spetta infatti al solo ricorrente, in coerenza con il principio dispositivo che regola il processo amministrativo.

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la valutazione sull’utilità della prosecuzione appartiene alla parte.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno e irretrattabile soddisfacimento della pretesa durante il giudizio; la mera interlocuzione dell’amministrazione, senza ostensione dei documenti richiesti, non basta.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non voler più coltivare il ricorso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’utilità della prosecuzione né decidere d’ufficio il merito.
  • La sopravvenuta improcedibilità non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.