Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un appalto pubblico per l'ampliamento di aree irrigue e opere connesse. Il consorzio committente deliberava la risoluzione in danno del contratto per asserita inadempienza dell'appaltatrice e chiedeva l'escussione della garanzia rilasciata a suo favore da una compagnia assicurativa. L'appaltatrice conveniva in giudizio il consorzio e l'assicurazione chiedendo di dichiarare illegittima la risoluzione, accertare la responsabilità del committente per la sospensione dei lavori e ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del consorzio. Nel frattempo veniva promosso arbitrato, concluso con lodo passato in giudicato, che dichiarava legittima la risoluzione in danno e riconosceva al consorzio un importo, rigettando le altre domande. Nei giudizi di merito successivi il tema centrale diventava la possibilità per il consorzio di escutere la garanzia e la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia. In cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e mancata valutazione dell'abusività della richiesta di escussione, con doglianza anche sulla mancata CTU; 2) nullità per omesso esame di documenti e mancata istruttoria tecnica, che avrebbero dimostrato l'assenza di responsabilità dell'appaltatrice e la mala fede del consorzio; 3) violazione delle norme sul giudicato, sostenendo che il lodo arbitrale avesse eliminato ogni credito della stazione appaltante e quindi anche il presupposto dell'escussione della polizza; 4) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla fideiussione, contestando la riqualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia e valorizzando il nomen iuris di fideiussione usato nel testo della polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché non specifici, non confrontati con il giudicato formatosi sul lodo arbitrale e, comunque, inerenti a questioni già coperte dalla decisione arbitrale o non deducibili in presenza di doppia conforme; il terzo perché il ricorso selezionava solo il dispositivo del lodo e non la motivazione, dalla quale risultava che il collegio arbitrale aveva riconosciuto un generico diritto al risarcimento con riguardo ai danni da completamento dell'opera, lasciando impregiudicate le questioni su sussistenza ed entità del danno; il quarto perché non si confrontava con la ratio della sentenza d'appello, che aveva valorizzato la disciplina speciale degli appalti pubblici e qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia, non bastando il nomen iuris di fideiussione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di nullità e violazione di legge sono state dichiarate inammissibili perché non specifiche o non pertinenti alla ratio decidendi; il motivo ex n. 5 è stato escluso anche per la presenza di doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro dell'omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione nei limiti consentiti dalla ratio decisoria.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità; la Corte non ravvisa alcuna violazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto privo della necessaria specificità per difetto di puntuale indicazione e localizzazione degli elementi documentali e istruttori richiamati.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla motivazione della sentenza d'appello.
artt. 1362 c.c. e ss.
Richiamati nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la qualificazione del contratto operata dal giudice di merito.
artt. 1936 c.c. e ss.
Richiamati per sostenere la natura fideiussoria della polizza, ma superati dalla qualificazione di contratto autonomo di garanzia.
art. 1944 c.c.
Richiamato tra le norme sulla fideiussione, non ritenuto decisivo alla luce della diversa qualificazione del negozio.
art. 1957 c.c.
Richiamato tra le norme sulla fideiussione, ma non applicato perché la polizza è stata considerata garanzia autonoma.
art. 825 c.p.c. e ss.
Richiamati nel terzo motivo per gli effetti del lodo arbitrale; la Corte ha escluso la violazione perché il lodo non esauriva ogni possibile pretesa risarcitoria del committente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre la tesi difensiva senza aggredire la motivazione decisiva.
- Quando una questione di fatto o di responsabilità è già stata definita con giudicato, non è consentito rimetterla in discussione indirettamente attraverso doglianze su documenti o istruttorie che mirano, in sostanza, a sovvertire l'accertamento ormai coperto da giudicato.
- La deduzione del vizio di omesso esame di prove o di fatti storici richiede specificità nell'indicazione degli atti e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente limitata nei casi in cui non sia dimostrata la divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- Nel contratto di garanzia stipulato a tutela della stazione appaltante in appalti pubblici, la qualificazione giuridica del negozio non è determinata dal solo nomen iuris usato dalle parti, ma dalla funzione concreta del rapporto e dal contesto normativo di riferimento.
- Il giudicato sul riconoscimento della legittimità della risoluzione di un appalto non implica necessariamente la preclusione di ogni futura pretesa risarcitoria collegata al completamento dell'opera, se tali danni non erano ancora liquidabili al momento della decisione arbitrale.
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