Sentenza del 26/05/2021 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeaccoglimento dell'appello: la Commissione ha dichiarato la nullità degli avvisi di liquidazione impugnati per mancato esperimento della procedura di garanzia/contraddittorio prevista in caso di contestazioni antielusive; condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi (importi liquidati in sentenza).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione degli avvisi di liquidazione per maggior imposta di registro (€393,00 oltre interessi) relativi al contratto di subaffitto di un ramo d'azienda: l'Ufficio aveva ritenuto applicabile l'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 35 (quindi riclassificando il subaffitto), mentre il contribuente aveva registrato l'atto con imposta fissa. Inoltre il ricorrente denunciava l'assenza della procedura di contraddittorio prevista per le contestazioni di carattere antielusivo (art. 10‑bis L. 212/2000) e la mancata indicazione, nell'atto di liquidazione, dei motivi e della mancanza di valida causa economica e dell'indebito risparmio fiscale.
Norme richiamate
art. 35, comma 10‑quater del d.l. n. 233/2006
norma con connotazione antielusiva richiamata dall'Ufficio per applicare l'imposta proporzionale al subaffitto; la Commissione conferma la natura antielusiva della disposizione, implicando l'obbligo del contraddittorio preventivo
art. 10‑bis L. 212/2000
prevede la procedura di garanzia/contraddittorio (richiesta di chiarimenti con termine di 60 giorni) da attivare quando l'Amministrazione contesti operazioni per abuso del diritto; la mancata applicazione rende nullo l'atto impositivo
art. 4 (richiamato nella sentenza) relativo all'imposta di registro per locazioni
utilizzato per spiegare la registrazione originaria del contratto di affitto di ramo d'azienda con imposta proporzionale dell'1% (locazioni di immobili strumentali) e per distinguere il diverso trattamento applicato al subaffitto
art. 29 D.lgs. n. 546/1992
consente la riunione di procedimenti di appello avverso la stessa sentenza; qui usato per riunire gli appelli di XX S.p.A. e XY S.r.l.
Cass. sent. n. 28676/2019
giurisprudenza citata che estende l'obbligo del contraddittorio anche all'abuso (innominato) del diritto e richiede che la richiesta di chiarimenti indichi i motivi per cui si ritiene configurabile l'abuso, pena nullità dell'atto
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale contesta un'operazione sulla base di disposizioni antielusive (es. art. 35), deve preventivamente instaurare la procedura di contraddittorio prevista dall'art. 10‑bis L. 212/2000 (richiesta di chiarimenti con termine di 60 giorni); la mancata attivazione è causa di nullità dell'atto impositivo.
- Gli avvisi di liquidazione che implicano un rilievo antielusivo devono contenere l'indicazione dei motivi di assenza di valide ragioni economiche dell'operazione e la quantificazione dell'indebito risparmio fiscale; la semplice applicazione normativa senza tali indicazioni è insufficiente.
- La riqualificazione fiscale di un atto (es. considerare un subaffitto come soggetto a imposta proporzionale) è ammissibile, ma richiede motivazione esplicita e rispetto delle garanzie procedurali; in mancanza la pronuncia dell'Ufficio può essere annullata.
- In situazioni analoghe il contribuente ha validi argomenti di difesa quando l'Ufficio non dimostra il mancato presupposto economico dell'operazione né ha attivato il contraddittorio antielusivo.
- Le pronunce favorevoli precedenti su questioni sostanzialmente identiche (sentenze passate in giudicato) rafforzano la posizione del contribuente, anche se non sono di per sé vincolanti per atti successivi dell'Amministrazione.
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