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Sentenza

Sentenza del 26/05/2021 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - dichiarazioni di terzi - elementi indiziari - presunzioni - art. 2729 c.c. - ripartizione dell'onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale per IRES, IRAP e IVA relativo al 2011 basato sulla contestazione di costi per fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti (sponsorizzazioni/pubblicità). L'Ufficio fondava l'accertamento principalmente sulle dichiarazioni rese da un terzo (Sig. M. L.) alla Guardia di Finanza, mentre la società contribuente aveva prodotto ampia documentazione (contratti, fatture, riviste, foto, filmati) comprovante l'effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie; inoltre il correlato procedimento penale si era concluso con archiviazione per infondatezza.

La decisione

Il Tribunale tributario d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza di primo grado favorevole alla M.G.F. Srl. La Corte ha ritenuto che le sole dichiarazioni di terzi costituiscono elementi indiziari e, in assenza di ulteriori riscontri obiettivi e della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 2729 c.c., non sono sufficienti a provare la fittizietà delle operazioni. La società contribuente aveva fornito prova documentale dell'effettiva prestazione; l'appello è stato pertanto respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 2729 cod. civ.

    Le dichiarazioni di terzi hanno valore di elementi indiziari e possono dar luogo a presunzioni solo se soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza; le presunzioni sono ammesse nel processo tributario quando ricorrono tali caratteristiche.

  • art. 7 decreto legislativo n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 7 non impedisce l'utilizzo, a fini decisionali, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dagli organi di controllo: tali dichiarazioni assumono valore indiziario/extraprocessuale e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo unitamente ad altri elementi.

Massime di principio

  • Una singola dichiarazione extraprocessuale di un terzo costituisce, di regola, un elemento indiziario e da sola non è sufficiente per provare la fittizietà di fatture; servono ulteriori riscontri oggettivi e coerenti.
  • L'onere probatorio è ripartito: l'Amministrazione deve indicare e fornire elementi (anche indiziari ma non esclusivamente una sola dichiarazione) che giustifichino il dubbio sull'effettività dell'operazione; il contribuente deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la legittimità della detrazione o del costo.
  • Per trasformare dichiarazioni di terzi in presunzioni idonee a ribaltare la posizione del contribuente è necessario che tali dichiarazioni presentino gravità, precisione e concordanza secondo art. 2729 c.c.
  • La documentazione probatoria prodotta dal contribuente (contratti, fatture, materiali pubblicitari, foto, video) ha rilievo decisivo se non efficacemente confutata dall'Amministrazione con riscontri concreti.
  • L'archiviazione del procedimento penale non è vincolante nel processo tributario ma può essere considerata dal giudice nel quadro del proprio libero convincimento come elemento favorevole al contribuente.
  • Valutazioni sull'utilità o proporzionalità economica delle spese pubblicitarie non sostituiscono la prova dell'effettiva prestazione: scelte di marketing aziendale restano rilevanti se documentate e coerenti con il bilancio.

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