Sentenza del 26/05/2021 n. 723 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero a tassazione di utili di partecipazione non dichiarati dalla "XX" S.r.l. imputati pro quota ai soci/amministratori per l'anno d'imposta in oggetto. L'Ufficio contestava che, nonostante la formale compagine societaria, la società fosse di fatto gestita da due geometri ("ZZ" e "KK") e che gli utili extracontabili dovessero essere imputati ai veri gestori/soci occulti. "ZZ" negava di essere stato amministratore o socio di fatto; "YY" impugnava l'avviso per profili procedurali e di merito e poi ha aderito alla definizione agevolata ex DL n.119/2018.
La decisione
La Commissione ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione personale del Sig. "YY" per effetto dell'adesione alla definizione agevolata (estinzione del giudizio limitatamente a quella posizione). Ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate quanto alla posizione del Geom. "ZZ": la sentenza di primo grado è stata riformata, riconoscendo che "ZZ" era amministratore di fatto della "XX" S.r.l. e che, in ragione della ristretta base sociale e degli elementi indiziari emersi (PVC della Guardia di Finanza, dichiarazioni di terzi, attività gestionale e amministrativa svolta da "ZZ"), è legittima la presunzione semplice di imputazione agli amministratori di fatto degli utili extracontabili (attribuzione nella misura accertata pro quota). Spese a carico della parte soccombente (determinazione in € 3.000,00 oltre accessori per ciascun grado).
Norme richiamate
Decreto Legge n. 119/2018
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione del contribuente ("YY") determina l'estinzione della relativa controversia e la cessazione della materia del contendere.
Art. 47 TUIR
Richiama il principio di cassa per la tassazione dei dividendi nelle società di capitali (il reddito è tassato in capo ai soci al momento della percezione), distinto dal principio di trasparenza applicabile alle società di persone.
Art. 2727 c.c.
Disposizione sulla presunzione semplice: il giudice può dedurre fatti ignoti da fatti noti; la decisione applica la presunzione semplice per imputare utili extracontabili ai soci/amministratori di fatto.
Giurisprudenza (Cass. n. 3896/2008, Cass. n. 6780/2003, Cass. n. 1906/2008, Cass. n. 13485/2008 e altre)
Cass. n. 3896/2008; Cass. n. 6780/2003; Cass. n. 1906/2008; Cass. n. 13485/2008; Cass. n. 21415/2007; Cass. n. 10982/2007; Cass. n. 2078/2005
Costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima una presunzione semplice di distribuzione agli azionisti/soci degli utili extracontabili, compatibile con il divieto di doppia presunzione perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine e i vincoli tra soci.
Massime di principio
- In presenza di società di capitali a ristretta base sociale (pochi soci o legami stretti) la constatazione di utili extracontabili può fondare una presunzione semplice di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria fornita dai soci stessi.
- Le indagini (PVC della Guardia di Finanza) e le dichiarazioni di terzi/fornitori/lavoratori costituiscono elementi indiziari utilizzabili in giudizio per fondare presunzioni rilevanti ai fini tributari.
- La qualifica di amministratore di fatto comporta responsabilità e può giustificare l'imputazione degli utili non dichiarati a chi effettivamente gestiva l'attività, anche se formalmente non compare nei libri sociali.
- Spetta al contribuente fornire prova contraria per superare la presunzione (es. dimostrare che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o attribuiti solo ad alcuni soci).
- L'adesione alla definizione agevolata ex DL 119/2018 estingue la controversia relativa alla posizione che ha aderito; ciò non impedisce il proseguimento del giudizio sulle posizioni degli altri soggetti coinvolti.
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