Sentenza del 26/05/2021 n. 754 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento relativo a ricostruzione del reddito per ripresa a tassazione di una fattura di €37.500,00 emessa dalla C.S. S.a.s. nei confronti di P.R. per rimborsi spese (utenze, condominio, segreteria, cancelleria). L'Ufficio contestava la deducibilità ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. per mancata dimostrazione dell'effettivo sostenimento del costo e per assenza di prova della compensazione con un credito vantato verso la società; il contribuente sosteneva l'esistenza di un contratto di servizio e di un preliminare che giustificavano la compensazione e l'imputazione delle somme come acconti/caparra per la compravendita dell'immobile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP: la spesa di €37.500,00 è stata ripresa a tassazione per IRPEF e IRAP per mancato pagamento e per mancanza di titolo probatorio della compensazione. La CTR ha ritenuto che i documenti prodotti dal contribuente (comodato, preliminare, contratto di servizio) fossero privi di data certa, non idonei a dimostrare la compensazione e in parte preclusi ai sensi dell'art. 32, comma 4, DPR 600/73; inoltre il comodato non è idoneo a generare un credito del comodante. P.R. è condannato alla rifusione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, liquidate in €2.000,00 per ciascun grado.
Norme richiamate
art. 54 DPR 917/86 (T.U.I.R.)
Principio di cassa per la determinazione del reddito: i costi sono deducibili se effettivamente sostenuti; grava sul contribuente l'onere di provare esistenza, inerenza e pagamento dei costi dedotti.
art. 32, comma 4, DPR 600/73
Preclusione alla produzione in fase contenziosa di documenti non prodotti all'atto dell'invito a comparire; la Commissione ha escluso il contratto di servizio come prova utile poiché non esibito nei termini previsti.
art. 16 D.L. 119/2018 (richiamo all'art.16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/92)
Interpretazione nel senso che le procedure telematiche previste dal D.M. 163/2013 possono essere utilizzate in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità adottata dall'altra parte; pertanto la presentazione telematica dell'appello dall'Agenzia non è stata ritenuta nulla.
D.M. 163/2013 (art.2, comma 3; artt.9 e 10)
Regole sulle modalità telematiche di svolgimento del processo tributario: il vincolo di utilizzare lo stesso canale è applicabile solo alla parte che aveva già usato le modalità telematiche in primo grado, non all'opponente che invece ha proposto l'appello telematico.
Cass. sent. n. 14858/2018 (giurisprudenza)
Conferma del principio che grava sul contribuente l'onere della prova dell'esistenza, inerenza e, se contestata, della coerenza economica dei costi deducibili.
Massime di principio
- Onere della prova: in tema di deducibilità dei costi il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua inerenza all'attività e l'effettivo pagamento; in mancanza l'Ufficio può riprendere a tassazione.
- Compensazione tra fatture e crediti: la compensazione è valida solo se esiste un titolo giuridico chiaro e dimostrabile (contratto con data certa, registrazioni contabili, effettivi movimenti finanziari); mere pattuizioni cartolari o documenti privi di data certa non sono sufficienti.
- Valore probatorio dei documenti: documenti non prodotti all'invito a comparire possono essere preclusi e non considerati in giudizio ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73; è quindi cruciale esibire la documentazione richiesta nelle fasi istruttorie.
- Comodato e crediti: il contratto di comodato gratuito di per sé non genera un credito del comodante verso il comodatario; non è titolo idoneo a giustificare compensazioni di spese.
- Modalità telematiche processuali: dopo gli interventi normativi e la giurisprudenza della Cassazione, la presentazione telematica dell'atto d'appello non viene annullata se l'altra parte aveva usato modalità diverse in primo grado; comunque conviene rispettare le scadenze e le modalità di esibizione documentale sin dall'invito a comparire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 723 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 748 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 mag 2021Sentenza del 26/05/2021 n. 751 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →