Cassazione Penale, Ordinanza n. 05503/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato in concorso e in continuazione. I motivi dedotti erano due: a) mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; b) mancanza di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproducevano profili già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza che i ricorrenti instaurassero un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata. Per tale ragione i motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, riferita alla contestazione sostanziale confermata in appello
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato quale disciplina della continuazione
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto oggetto di condanna
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
aggravante speciale contestata per il furto
art. 495, comma 2, c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti a sostegno della richiesta di assunzione di prova ritenuta decisiva
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già formulate in appello e già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di tale confronto critico, la doglianza è inammissibile.
- La deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva non è ammissibile quando la richiesta si risolve in una mera reiterazione di questioni già valutate e respinte nel merito senza indicare un effettivo vizio della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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