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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/58

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione del 14 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base antidumping, la necessità di mantenere misure antidumping sui GOES provenienti da Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione, persisterebbe o si reitererebbe il dumping e si aggraverebbe il pregiudizio all’industria dell’Unione. Le misure sono strutturate come prezzi minimi all’importazione per tre fasce di prodotto, integrati da dazi ad valorem individuali per alcuni esportatori e da un dazio residuale per tutte le altre società.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di GOES (prodotti laminati piatti di acciai al silicio "magnetici" a grani orientati) originari di Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati (GOES) di spessore superiore a 0,16 mm, classificati nei codici NC ex 7225 11 00 ed ex 7226 11 00 e relativi codici TARIC indicati nel regolamento. I paesi interessati sono Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d’America; le misure riguardano i produttori espressamente menzionati e, in via residuale, tutte le altre società di ciascun paese. Le aliquote specifiche sono subordinate, per i produttori nominativamente indicati, alla presentazione di fattura commerciale valida e certificato del produttore conformi agli allegati I e II. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sui GOES originari di Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping già in vigore sui prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati (GOES). La Commissione ritiene che, senza le misure, il dumping persisterebbe o si ripresenterebbe e che l’industria dell’Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio notevole.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da GOES di spessore superiore a 0,16 mm, classificati nei codici NC ex 7225 11 00 ed ex 7226 11 00 e nei codici TARIC elencati nel dispositivo. Le misure si applicano alle importazioni originarie di Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea, Federazione russa e Stati Uniti d’America. Sono coperte sia le società espressamente indicate sia, in via residuale, tutte le altre società dei paesi interessati.

Contesto procedurale

Il procedimento è stato avviato il 30 ottobre 2020 a seguito della domanda presentata da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 50 % della produzione totale di GOES. La Commissione ha gestito il caso senza ricorrere al campionamento, ha applicato in più punti l’articolo 18 del regolamento di base per mancata collaborazione di alcune controparti e, a causa della pandemia di COVID-19, ha svolto controlli incrociati a distanza invece delle tradizionali visite di verifica. Le parti hanno potuto presentare osservazioni e sono state effettuate le divulgazioni intermedie e finali dei fatti essenziali.

Definizione del prodotto e prodotto simile

La Commissione conferma che il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale e che i prodotti fabbricati nell’Unione e nei paesi interessati presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi. Sono pertanto considerati "prodotti simili" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono respinte le contestazioni volte a escludere i prodotti di "seconda" e "terza scelta" russi o a introdurre un ulteriore livello di prezzo minimo.

Dumping: Giappone, USA, Russia e Corea

Per il Giappone la Commissione rileva la prosecuzione del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame, con margini indicativi pari a circa il 31 % per Nippon Steel e il 19 % per JFE Steel. Per gli Stati Uniti è accertato un margine di dumping di circa il 21 %. Per la Russia è accertata una differenza di prezzo di circa l’80 %, con dumping continuato. Per la Corea il margine è sotto il 2 %, ma la Commissione ritiene esistente il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Nei casi di mancata collaborazione, la Commissione utilizza i dati disponibili e fonti pubbliche, inclusi Eurostat e Global Trade Atlas.

Cina: applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

Per la Cina la Commissione applica la metodologia delle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi. Il valore normale viene costruito sulla base di un paese rappresentativo, individuato nel Brasile, con uso di dati pubblici di Aperam per SGAV e profitti. Per molte materie prime, energia e lavoro, la Commissione utilizza valori esenti da distorsioni ricavati principalmente da GTA, fonti di mercato e dati del paese rappresentativo; per alcuni input specifici adotta fonti alternative (ad esempio Canada per l’idrogeno, Francia per l’ossido di magnesio, Fastmarkets per il minerale di ferro e il carbone da coke). Per il gruppo Baoshan non emerge dumping nel PIR, ma la Commissione ritiene probabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, alla luce di capacità inutilizzata, esportazioni verso mercati terzi e attrattiva del mercato dell’Unione.

Capacità produttiva, attrattiva del mercato UE e rischio futuro

Per tutti i paesi interessati la Commissione valorizza la presenza di capacità inutilizzata significativa rispetto al consumo dell’Unione, l’orientamento all’esportazione e il fatto che il mercato UE sia uno dei più grandi e remunerativi al mondo. Nel caso del Giappone, della Russia, della Corea e degli USA, tale combinazione induce la Commissione a ritenere probabile l’afflusso di volumi consistenti a prezzi di dumping o comunque pregiudizievoli in caso di abrogazione delle misure. Per la Cina, la capacità inutilizzata stimata eccede ampiamente il consumo UE e i prezzi verso mercati terzi risultano inferiori al valore normale costruito.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è composta da quattro produttori in Francia, Germania, Repubblica ceca e Polonia e registra una produzione totale nel PIR di circa 249 000 tonnellate. Il consumo dell’Unione cala dell’11 % nel periodo considerato, la produzione scende del 15 %, l’utilizzo degli impianti passa dal 84 % al 75 % e la redditività peggiora fino a -18,6 %. Anche il costo di produzione aumenta, trascinando i prezzi di vendita sotto pressione. La Commissione conclude che l’industria subisce un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Interesse dell’Unione e utilizzatori

La Commissione esamina gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Pur riconoscendo che i GOES sono essenziali per i trasformatori e che le esigenze di qualità ed efficienza energetica stanno aumentando, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non comporti difficoltà di approvvigionamento tali da compromettere il mercato. L’incidenza sui costi degli utilizzatori è giudicata limitata, e il mantenimento delle misure è considerato compatibile con gli obiettivi di progettazione ecocompatibile per i trasformatori, nonché con la necessità di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Disciplina applicativa e prevenzione dell’elusione

Le aliquote individuali si applicano soltanto alle società nominate e solo se accompagnate da una fattura commerciale valida e da un certificato del produttore conformi agli allegati I e II. In caso di danneggiamento delle merci prima dello sdoganamento, il prezzo minimo o il dazio sono ridotti proporzionalmente. Per le altre società si applicano le aliquote residuali. Il regolamento richiama inoltre le regole doganali generali e l’articolo 109 del regolamento finanziario in materia di interessi dovuti in caso di rimborso a seguito di sentenza della Corte di giustizia.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e paesi interessati

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da GOES di spessore superiore a 0,16 mm, classificati nei codici NC ex 7225 11 00 ed ex 7226 11 00 e nei corrispondenti codici TARIC indicati. Le misure riguardano le importazioni originarie di Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.

Conferma delle misure antidumping e struttura del prelievo

È istituito un dazio antidumping definitivo. Per le società nominate al paragrafo 4 dell’articolo 1 si applica un sistema misto: il dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, senza superare in ogni caso l’aliquota ad valorem individuale. Per le altre società si applica il dazio ad valorem residuale del rispettivo paese.

Prezzi minimi all’importazione per fascia di prodotto

Sono previsti tre prezzi minimi all’importazione comuni ai paesi interessati: 2 043 EUR/tonnellata per prodotti con perdita massima non superiore a 0,9 W/kg; 1 873 EUR/tonnellata per prodotti con perdita massima superiore a 0,9 W/kg ma non superiore a 1,05 W/kg; 1 536 EUR/tonnellata per prodotti con perdita massima superiore a 1,05 W/kg. Se il prezzo successivo all’importazione risulta inferiore al prezzo minimo applicabile, il dazio è ricalcolato in funzione della differenza, nei limiti previsti.

Aliquote individuali e codice addizionale TARIC

Sono fissate aliquote individuali per Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (21,5 %, C039), Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. (36,6 %, C056), JFE Steel Corporation (39,0 %, C040), Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (35,9 %, C041), POSCO (22,5 %, C042), OJSC Novolipetsk Steel/VIZ Steel (21,6 %, C043) e AK Steel Corporation (22,0 %, C044). Le altre società sono soggette ai dazi residuali per paese: Cina 36,6 %, Giappone 39,0 %, Corea 22,5 %, Russia 21,6 %, USA 22,0 %.

Condizioni documentali e prevenzione dell’elusione

Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida e da un certificato del produttore conformi agli allegati I e II. In mancanza di tali documenti si applica il dazio residuale. Sono inoltre previste regole per le merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, con riduzione proporzionale del prezzo minimo o del dazio secondo i casi.

Motivazione economica: dumping e pregiudizio

La Commissione constata il permanere o il rischio di reiterazione del dumping per Giappone, USA, Russia e Cina, e il rischio di reiterazione per la Corea, sulla base di margini di dumping, capacità inutilizzata e attrattiva del mercato dell’Unione. Conclude altresì che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, con redditività negativa, calo di produzione, riduzione dell’utilizzo degli impianti e pressione sui prezzi.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non comporti effetti sproporzionati sugli utilizzatori, pur riconoscendo che gli utilizzatori preferiscono prezzi competitivi e che i GOES sono essenziali per trasformatori e applicazioni connesse alla progettazione ecocompatibile. La tutela dell’approvvigionamento e la diversificazione delle fonti sono considerate compatibili con il mantenimento delle misure.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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