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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/56

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/56 della Commissione del 14 gennaio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 per recepire il cambio di denominazione di un esportatore cinese beneficiario di un’aliquota antidumping individuale sull’acido tartarico. La Commissione ha verificato che la variazione del nome non comporta nuovi rapporti societari rilevanti né incide sulle conclusioni originarie dell’inchiesta. La modifica ha effetto dal 16 maggio 2019, data di registrazione del nuovo nome presso le autorità competenti.

Modifica del regolamento antidumping sull’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese per aggiornare il nome di un esportatore soggetto ad aliquota individuale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese già soggette al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/921. La modifica riguarda specificamente la società identificata dal codice addizionale TARIC A689, il cui nome viene aggiornato da Ninghai Organic Chemical Factory a Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. Il regolamento incide sui dazi applicabili, nonché sui rimborsi o sgravi eventualmente dovuti secondo la normativa doganale applicabile. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del dazio antidumping sull’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/56 interviene sul regime antidumping già in vigore per le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/921. La finalità è meramente aggiornativa: la Commissione prende atto del cambio di denominazione di un produttore/esportatore soggetto ad aliquota individuale e adegua il testo del regolamento originario senza incidere sulle conclusioni sostanziali dell’inchiesta.

Presupposti della modifica

La società Ninghai Organic Chemical Factory, associata al codice addizionale TARIC A689 e soggetta a un dazio antidumping individuale dell’8,3 %, ha comunicato il 3 giugno 2021 di aver cambiato nome in Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. La Commissione ha verificato la documentazione prodotta e ha ritenuto che il cambiamento fosse regolarmente registrato dalle autorità competenti e non determinasse nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati nel corso dell’inchiesta originaria.

Effetti sul regolamento antidumping originario

Sulla base di tali verifiche, la Commissione ha concluso che la sola modifica della denominazione non incide sulle risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921, in particolare sull’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società. Il regolamento modifica quindi l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario sostituendo il vecchio nome con il nuovo, mantenendo invariato il riferimento al codice TARIC A689.

Decorrenza e rilevanza temporale

Un elemento rilevante è la retrodatazione dell’efficacia del cambio di nome: dagli atti risulta che la variazione era applicabile dal 16 maggio 2019, giorno in cui è stata registrata presso l’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della contea di Ninghai. Il regolamento dispone pertanto che la modifica abbia effetto da tale data.

Rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso

L’articolo 1 prevede anche che, in conformità alla normativa doganale applicabile, si proceda al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping dovuto per i prodotti fabbricati dalla società ora denominata Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., sempre nei limiti fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/921.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in linea con la natura tipica dei regolamenti UE e con il quadro della difesa contro le importazioni oggetto di dumping disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1036.

Disposizioni principali

Aggiornamento della denominazione del soggetto interessato

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 sostituisce la dicitura "Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai A689" con "Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai A689". Il cambio di nome riguarda il soggetto cui era attribuita un’aliquota individuale del dazio antidumping dell’8,3 %.

Conferma dell’aliquota antidumping individuale

La Commissione conclude che il cambio di denominazione non altera le risultanze del regolamento (UE) 2018/921 e non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell’aliquota individuale già applicata sotto il precedente nome.

Effetti retroattivi e decorrenza

La modifica del nome è riconosciuta come efficace dal 16 maggio 2019, data di registrazione presso l’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della contea di Ninghai.

Rimborso o sgravio dei dazi versati in eccesso

È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. in misura eccedente rispetto al dazio antidumping stabilito per Ninghai Organic Chemical Factory.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledifesa commercialeantidumpingdazi doganali

Testo integrale

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