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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/519

Regolamento delegato (UE) 2022/519 della Commissione del 14 gennaio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica delle formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici, ampliando le tipologie di idrolizzati consentite rispetto a quelle già valutate positivamente dall’EFSA. La modifica è motivata dal parere scientifico del 2020 su uno specifico idrolizzato proteico di siero di latte, ritenuto sicuro e idoneo a determinate condizioni di composizione. Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono quindi riscritti per includere nuove prescrizioni di tenore proteico, fonte proteica, processo di idrolisi e requisiti sugli amminoacidi e sulla L-carnitina.

Modifica le prescrizioni UE in materia di proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, aggiornando gli allegati del regolamento delegato (UE) 2016/127.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti e agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, nell’ambito della disciplina sugli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Incide sui prodotti conformi al regolamento delegato (UE) 2016/127, modificandone gli allegati I, II e III; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche sono rilevanti anche ai fini dell’applicazione, dal 22 febbraio 2022, delle disposizioni del regolamento 2016/127 sulle formule a base di idrolizzati proteici.

Modifica delle prescrizioni per formule per lattanti e formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici

Il regolamento delegato (UE) 2022/519 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/127 per aggiornare le condizioni di composizione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. La modifica recepisce le conclusioni del parere scientifico EFSA del 2020 relativo a uno specifico idrolizzato proteico di siero di latte, ritenuto sicuro e idoneo a determinate condizioni nutrizionali.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 609/2013 come base giuridica e, in particolare, l’articolo 11, paragrafo 2. Nei considerando si chiarisce che il quadro del regolamento delegato (UE) 2016/127, pur avendo già fissato requisiti specifici per gli idrolizzati proteici, può essere aggiornato per consentire l’immissione sul mercato di formule con composizione diversa da quella già valutata positivamente, purché la sicurezza e l’idoneità siano accertate caso per caso dall’EFSA.

Ambito di applicazione materiale

Le modifiche riguardano esclusivamente le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Non viene modificata la disciplina generale di tutte le formule infantili, ma solo la parte relativa alle prescrizioni di composizione per gli idrolizzati proteici contenute negli allegati I e II del regolamento 2016/127, oltre ai richiami dell’allegato III alle proteine di riferimento.

Struttura delle nuove prescrizioni

L’allegato I, relativo alle formule per lattanti, sostituisce il punto 2.3 con una disciplina articolata in due gruppi di prescrizioni, denominati gruppo A e gruppo B. Lo stesso schema viene introdotto nell’allegato II per le formule di proseguimento.

Per il gruppo A, il regolamento prevede:

  • tenore proteico minimo di 0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) e massimo di 0,67 g/100 kJ (2,8 g/100 kcal);
  • fonte proteica costituita da proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute da latte vaccino in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine con chimosina, composte per il 63% da isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina e per il 37% da concentrato proteico di siero di latte dolce;
  • trasformazione mediante processo di idrolisi in due fasi con impiego di un preparato di tripsina e una fase di trattamento termico intermedia da 3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C;
  • requisiti sugli amminoacidi indispensabili e su quelli indispensabili in particolari condizioni, con riferimento alla proteina di riferimento dell’allegato III;
  • per le formule per lattanti, tenore minimo di L-carnitina pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

Per il gruppo B, il regolamento prevede:

  • tenore proteico minimo di 0,55 g/100 kJ (2,3 g/100 kcal) e massimo di 0,67 g/100 kJ (2,8 g/100 kcal);
  • fonte proteica costituita da proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, composte per il 77% da siero di latte acido ottenuto da concentrato proteico di siero di latte con tenore proteico tra 35% e 80% e per il 23% da siero di latte dolce derivato da siero di latte dolce demineralizzato con tenore proteico minimo del 12,5%;
  • trasformazione mediante idratazione e riscaldamento del materiale di base, idrolisi a pH 7,5-8,5 e temperatura 55-70 °C con miscela enzimatica di serina endopeptidasi e complesso proteasi/peptidasi, seguita da inattivazione enzimatica con trattamento termico da 2 a 10 secondi a 120-150 °C;
  • requisiti sugli amminoacidi indispensabili e su quelli indispensabili in particolari condizioni, secondo la proteina di riferimento dell’allegato III.

Requisiti nutrizionali e amminoacidi

Per entrambe le categorie di prodotti, gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti in quantità almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento, a valore energetico pari. Il regolamento consente, ai fini del calcolo, di sommare le concentrazioni di metionina e cisteina, nonché di fenilalanina e tirosina, entro i limiti di rapporto indicati. Per le formule per lattanti, se tali rapporti superano il valore 2, l’idoneità del prodotto deve essere dimostrata conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/127.

Aggiornamento dell’allegato III

L’allegato III viene aggiornato per adeguare i riferimenti alle formule a base di idrolizzati proteici. La sezione A assume un titolo più ampio, che include espressamente le formule per lattanti e di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino, di isolati proteici della soia e di idrolizzati proteici. Viene inoltre modificata la frase introduttiva per chiarire che i valori degli amminoacidi, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, si applicano ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.2 degli allegati I e II. La parte B viene adattata per riferirsi specificamente al punto 2.3.1 degli allegati I e II.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando sulla urgenza evidenzia che ciò serve a garantire la continuità di commercializzazione delle formule conformi alle nuove prescrizioni a decorrere dalla data di applicazione rilevante del regolamento 2016/127 per gli idrolizzati proteici.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento 2016/127

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento delegato (UE) 2016/127 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. La riforma riguarda in particolare le prescrizioni per le formule a base di idrolizzati proteici.

Nuove prescrizioni per le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici

Nell’allegato I, punto 2.3, le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici possono conformarsi al gruppo A o al gruppo B. Il gruppo A prevede un tenore proteico minimo di 0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) e massimo di 0,67 g/100 kJ (2,8 g/100 kcal), con fonte proteica costituita da proteine di siero di latte dolce demineralizzato da latte vaccino, in una miscela di 63% isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina e 37% concentrato proteico di siero di latte dolce. Il gruppo B prevede un tenore proteico minimo di 0,55 g/100 kJ (2,3 g/100 kcal) e massimo di 0,67 g/100 kJ (2,8 g/100 kcal), con fonte proteica costituita da 77% siero di latte acido e 23% siero di latte dolce demineralizzato. In entrambi i casi sono fissate regole sul processo di idrolisi e sui requisiti di amminoacidi e L-carnitina.

Nuove prescrizioni per le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici

Nell’allegato II, punto 2.3, le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici sono disciplinate con lo stesso schema dei gruppi A e B. Il gruppo A riproduce il tenore proteico 0,44-0,67 g/100 kJ e la medesima fonte proteica del gruppo A dell’allegato I; il gruppo B riproduce il tenore proteico 0,55-0,67 g/100 kJ e la medesima fonte proteica del gruppo B dell’allegato I. Sono specificati i processi di trasformazione proteica e i criteri sugli amminoacidi indispensabili; per il gruppo B non è richiamata la L-carnitina nel testo riportato.

Requisiti sugli amminoacidi e possibilità di sommatoria

Per le formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici, gli amminoacidi indispensabili e quelli indispensabili in particolari condizioni devono essere presenti, a parità di valore energetico, in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento indicata nell’allegato III. È consentita, ai fini del calcolo, la somma di metionina e cisteina e di fenilalanina e tirosina; per le formule per lattanti tali somme possono eccedere il rapporto 2 solo se l’idoneità del prodotto per i lattanti è dimostrata conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/127.

L-carnitina per le formule per lattanti

Per le formule per lattanti a base di idrolizzati proteici, il tenore di L-carnitina deve essere almeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

Aggiornamento dei riferimenti della proteina di riferimento

L’allegato III è modificato per aggiornare il titolo della sezione A e la frase introduttiva, estendendo espressamente il riferimento alle formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici. La parte B viene anch’essa aggiornata con una nuova frase introduttiva specifica per il punto 2.3.1 degli allegati I e II.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione infantileetichettatura e composizione degli alimentimercato interno

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