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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/43

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/43 della Commissione del 13 gennaio 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva flumiossazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva flumiossazina ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la procedura di riesame e la valutazione scientifica dell’EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando l’elenco delle sostanze approvate e sopprime la flumiossazina dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. Sono inoltre imposte specifiche condizioni di valutazione e di gestione del rischio, inclusa una nuova verifica sull’assenza di proprietà di interferente endocrino entro il 1º marzo 2024.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flumiossazina e aggiornamento degli atti UE collegati per i prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva flumiossazina nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, in particolare al rinnovo dell’approvazione per l’immissione sul mercato dei prodotti che la contengono. Incide sugli Stati membri, sulla Commissione, sull’Autorità europea per la sicurezza alimentare e sui richiedenti/titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari; non disciplina direttamente gli utilizzatori finali, se non per effetto delle condizioni d’impiego stabilite a livello nazionale in sede di autorizzazione. Rileva nel territorio dell’Unione e, in quanto atto rilevante ai fini del SEE, anche ai fini SEE. L’approvazione rinnovata decorre dall’1 marzo 2022 e scade il 28 febbraio 2037.

Rinnovo dell’approvazione della flumiossazina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/43 rinnova l’approvazione della sostanza attiva flumiossazina nell’ambito del regime UE dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento interviene all’esito della procedura di rinnovo avviata dal richiedente, delle valutazioni dello Stato membro relatore, delle consultazioni con l’EFSA e delle successive analisi scientifiche richieste dalla Commissione, anche alla luce dei criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.

Contesto procedurale e motivazioni

Dalla ricostruzione dei considerando emerge che la flumiossazina era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma la relativa approvazione in scadenza era stata prorogata fino al 30 giugno 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745. La Commissione, acquisiti le conclusioni dell’EFSA e il riesame scientifico, ha ritenuto che per alcuni impieghi rappresentativi fossero soddisfatti i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha quindi deciso il rinnovo.

Esiti della valutazione scientifica

Il regolamento richiama una serie di passaggi istruttori: la relazione di valutazione del rinnovo presentata nel 2013, le conclusioni EFSA del 2014, la relazione scientifica sulla necessità della sostanza come erbicida in caso di grave emergenza fitosanitaria, le conclusioni EFSA sull’esposizione trascurabile e l’aggiornamento del 2020 sulle proprietà di interferente endocrino. Inoltre, viene richiamato il parere del RAC dell’ECHA del 2019, che aveva raccomandato la classificazione della sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2; tale aggiornamento classificatorio è rilevante perché incide sulla qualificazione della sostanza come candidata alla sostituzione.

Modifiche all’elenco delle sostanze approvate

L’allegato I del regolamento fissa gli elementi essenziali del rinnovo: nome comune flumiossazina, numeri CAS 103361-09-7 e CIPAC 578, denominazione IUPAC, purezza minima di ≥ 960 g/kg, data di approvazione 1º marzo 2022 e scadenza 28 febbraio 2037. L’allegato II modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la voce 39 nella parte A e inserendo una nuova voce nella parte B con i medesimi dati sostanziali.

Soppressione dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

Il regolamento sopprime anche la flumiossazina dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408. La motivazione è che, a seguito della classificazione aggiornata come tossica per la riproduzione di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, la sostanza non soddisfa più i criteri per essere considerata "candidata alla sostituzione" ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche per gli Stati membri e il richiedente

Pur rinnovando l’approvazione, il regolamento impone condizioni e cautele nella valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico autorizzato, alla protezione delle acque sotterranee nelle aree vulnerabili e alla protezione delle piante non bersaglio. Devono inoltre prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Un ulteriore obbligo grava sul richiedente, che deve presentare entro il 1º marzo 2024 una valutazione aggiornata delle informazioni già presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di proprietà di interferente endocrino, secondo i criteri dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º marzo 2022. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che costituisce la base giuridica generale per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione della flumiossazina

L’approvazione della sostanza attiva flumiossazina è rinnovata con effetto dall’1 marzo 2022 fino al 28 febbraio 2037, secondo quanto indicato nell’allegato I. Il rinnovo si fonda sulla verifica che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per eliminare la voce relativa alla flumiossazina dalla parte A e inserire una nuova voce nella parte B, con dati identificativi, purezza minima pari a ≥ 960 g/kg, data di approvazione 1º marzo 2022 e scadenza 28 febbraio 2037.

Soppressione dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

La voce relativa alla flumiossazina è soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, poiché la classificazione aggiornata come tossica per la riproduzione di categoria 2 non consente più di considerarla sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche e gestione del rischio

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico autorizzato, alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e alla protezione delle piante non bersaglio. Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Verifica aggiuntiva sulle proprietà di interferente endocrino

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni già presentate e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di proprietà di interferente endocrino, conformemente all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, entro il 1º marzo 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’1 marzo 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentarevalutazione del rischiosostanze attiveambiente

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