Regolamento (UE) 2022/57
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione del 14 gennaio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per recepire il cambio di denominazione di un produttore cinese di biciclette già destinatario di un'aliquota antidumping individuale dello 0%. La Commissione accerta che la modifica societaria non altera le conclusioni originarie e che il relativo codice addizionale TARIC B773 deve continuare ad applicarsi alla nuova denominazione. Viene inoltre precisato che gli eventuali dazi pagati in eccesso possono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile, con efficacia dal 3 novembre 2020.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per aggiornare il nome di un produttore cinese di biciclette cui si applica un dazio antidumping individuale dello 0% e disciplinare gli effetti retroattivi dal 3 novembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di biciclette oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, in particolare ai prodotti fabbricati da Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd, già Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, identificata dal codice addizionale TARIC B773. Rileva per gli operatori doganali e gli importatori che abbiano versato dazi definitivi in eccesso rispetto all'aliquota antidumping individuale applicabile. L'effetto del cambiamento di nome è fissato al 3 novembre 2020. Non introduce una nuova misura antidumping generale, ma aggiorna l'attribuzione di un codice TARIC e gli effetti connessi.
Modifica del dazio antidumping per il cambio di nome di Oyama
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/57 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ed esteso a talune spedizioni da paesi terzi. La misura non rivede il regime antidumping nel suo complesso, ma si limita a recepire il cambio di denominazione di un operatore già soggetto ad aliquota individuale dello 0%.
Contesto e verifiche della Commissione
La società interessata, già indicata come Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, ha comunicato di aver assunto la nuova denominazione Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd per esigenze di sviluppo commerciale, aggiungendo anche un ulteriore ambito di attività relativo alla ricerca e sviluppo sui motori e sul relativo sistema di controllo. La Commissione ha verificato la documentazione nel fascicolo e ha concluso che il cambio di nome è stato regolarmente registrato il 3 novembre 2020 presso le autorità competenti della città di Taicang e che non ha comportato nuovi rapporti con gruppi di società non esaminati nell'indagine originaria. Di conseguenza, il mutamento non incide sulle risultanze del regolamento (UE) 2019/1379 né sull'aliquota antidumping applicabile.
Modifica normativa del regolamento 2019/1379
L'articolo 1, paragrafo 1, sostituisce nel testo del regolamento precedente il nominativo "Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd" con "Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd", mantenendo il codice addizionale TARIC B773. Il paragrafo 2 precisa che tale codice si applica alla nuova denominazione con effetto retroattivo dal 3 novembre 2020, data di registrazione del cambio di nome.
Effetti doganali: rimborso e sgravio
Il regolamento disciplina espressamente le conseguenze sui dazi già riscossi: l'articolo 1, paragrafo 3, prevede che si proceda al rimborso o allo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccedenza rispetto al dazio antidumping stabilito per la società sotto la precedente denominazione. Si tratta quindi di una norma di coordinamento operativa, utile per gli importatori che abbiano sopportato un onere non dovuto o superiore all'importo corretto.
Entrata in vigore e efficacia nell'Unione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del nome del produttore e del codice TARIC
L'articolo 1, paragrafo 1, sostituisce nel regolamento (UE) 2019/1379 la denominazione "Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd" con "Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd", mantenendo invariato il codice addizionale TARIC B773.
Decorrenza del cambio di denominazione
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che, a decorrere dal 3 novembre 2020, il codice addizionale TARIC B773 precedentemente attribuito a Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd si applica a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
Rimborso o sgravio dei dazi pagati in eccesso
L'articolo 1, paragrafo 3, prevede il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito per la società sotto la precedente denominazione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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