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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/44

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/44 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria connesse a grave inadempienza delle norme della PCP

Normativa europea32022R0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro applicativo per le rettifiche finanziarie connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP nell’ambito del FEAMPA. Definisce i criteri per graduare l’importo della rettifica e introduce una scala di aliquote forfettarie, da 2 % a 100 %, collegata alla natura, gravità, frequenza e durata dell’inosservanza. L’obiettivo è garantire proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento tra Stati membri, tutelando al contempo gli interessi finanziari dell’Unione.

Definizione dei criteri per determinare e applicare rettifiche finanziarie, anche forfettarie, in caso di grave inadempienza delle norme della politica comune della pesca nell’ambito del FEAMPA.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione europea e agli Stati membri nell’attuazione dei programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). Riguarda i casi di grave inadempienza delle norme della politica comune della pesca (PCP) di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, in particolare, i casi in cui la Commissione può sopprimere in tutto o in parte il contributo dell’Unione o applicare rettifiche forfettarie ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139. Le aliquote forfettarie si applicano ai casi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), mentre i casi di cui alla lettera a) restano basati su quantificazione dell’impatto finanziario; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/44 della Commissione

Il regolamento disciplina l’attuazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139 in materia di rettifiche finanziarie connesse alla grave inadempienza delle norme della politica comune della pesca (PCP). La Commissione chiarisce i criteri per stabilire il livello delle rettifiche e introduce un sistema di aliquote forfettarie per assicurare proporzionalità, uniformità di trattamento e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro del FEAMPA e del regime di condizionalità collegato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. I considerando richiamano il rischio che il mancato rispetto delle regole della PCP comprometta gli obiettivi della politica comune della pesca e giustificano l’adozione di criteri armonizzati per le rettifiche finanziarie, anche quando l’importo della spesa non sia quantificabile con precisione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la Commissione europea e gli Stati membri che attuano programmi operativi finanziati dal FEAMPA. È applicabile ai casi di grave inadempienza delle norme della PCP ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139. La disciplina delle aliquote forfettarie opera per i casi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b); per i casi di cui alla lettera a) continua invece a operare una quantificazione dell’impatto finanziario sulla base dell’accordo di finanziamento tra beneficiario e autorità nazionali.

Criteri per determinare il livello della rettifica

L’articolo 2 individua quattro criteri per graduare la rettifica finanziaria:

  • rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine;
  • frequenza dell’inadempienza;
  • durata dell’inadempienza;
  • azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.

La logica sottesa è quella della proporzionalità: il livello della rettifica deve riflettere la gravità effettiva dell’inosservanza e l’eventuale reazione correttiva dell’amministrazione nazionale.

Sistema di rettifiche forfettarie

L’articolo 3 prevede una scala di aliquote forfettarie pari al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell’Unione assegnato agli obiettivi specifici pertinenti del FEAMPA, o alla parte corrispondente, nell’ambito del programma operativo dello Stato membro interessato. L’allegato collega ciascuna tipologia di inosservanza a una fascia di aliquota; la Commissione seleziona l’aliquota concreta in base ai criteri dell’articolo 2.

Cumulo delle rettifiche e aggravamento

Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie nello stesso obiettivo specifico del FEAMPA per diversi casi di grave inadempienza, le aliquote non sono cumulabili. In tali ipotesi la rettifica è fissata entro la fascia superiore applicabile ai casi considerati. Inoltre, se lo Stato membro non adotta opportune misure correttive, l’aliquota può essere aumentata al livello immediatamente superiore della fascia prevista per quel caso.

Ipotesi eccezionali di rettifica al 100 %

Al di fuori dei casi espressamente indicati nell’allegato, può essere applicata una rettifica pari al 100 % del contributo dell’Unione se:

  • l’inadempienza è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, con rischio per la legalità delle azioni dello Stato membro o per la regolarità del finanziamento della PCP;
  • vi è prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza nel porre rimedio alla mancata osservanza delle norme della PCP.

Casi di inosservanza elencati nell’allegato

L’allegato costituisce il nucleo operativo del regolamento e individua i casi di inosservanza della PCP che possono dare luogo a rettifiche finanziarie. Le principali categorie riguardano:

  • rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro, incluse licenze, autorizzazioni, monitoraggio delle catture, registrazione dei dati e chiusura delle attività al raggiungimento dei contingenti;
  • misure di conservazione e tutela di specie e habitat vulnerabili, inclusi divieti di cattura, obblighi di raccolta dati scientifici e piani per l’anguilla;
  • obblighi relativi alla politica esterna della pesca e alle autorizzazioni per i pescherecci dell’Unione che operano fuori dalle acque dell’Unione;
  • equilibrio tra capacità di pesca e risorse naturali, con riferimento a capacità della flotta, limiti, registro della flotta e controlli sulla potenza del motore;
  • raccolta e gestione dei dati scientifici;
  • controllo, ispezione, esecuzione e sanzioni, inclusi sistemi di punti, registri nazionali delle infrazioni e misure antidiscriminazione;
  • contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
  • norme dell’organizzazione comune dei mercati nei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Le fasce di aliquota sono in molti casi comprese tra il 10 % e il 50 %, ma per alcune inosservanze specifiche sono previste fasce ridotte, ad esempio 2-25 %, 2-10 %, 2-5 % o 5-50 %, a seconda della rilevanza dell’obbligo violato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La previsione di immediata efficacia risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire sin dall’inizio del periodo di programmazione un trattamento equo e armonizzato tra gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del regolamento

L’articolo 1 delimita la disciplina ai criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie da applicare nei casi di grave inadempienza delle norme della PCP e ai criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139.

Criteri per determinare il livello della rettifica

L’articolo 2 prevede che il livello della rettifica finanziaria sia determinato sulla base di quattro parametri: rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine, frequenza dell’inadempienza, durata dell’inadempienza e azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.

Aliquote forfettarie e loro applicazione

L’articolo 3 introduce aliquote forfettarie del 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell’Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente, nell’ambito del programma operativo dello Stato membro. Le fasce applicabili ai singoli casi sono indicate nell’allegato e l’aliquota concreta è scelta in base ai criteri dell’articolo 2.

Cumulo, aggravamento e rettifica al 100 %

Sempre l’articolo 3 stabilisce che, se la Commissione procede a rettifiche finanziarie per diversi casi di grave inadempienza nello stesso obiettivo specifico del FEAMPA, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica è fissata entro la fascia superiore applicabile. Se lo Stato membro non adotta misure correttive opportune, l’aliquota può essere aumentata al livello immediatamente superiore della fascia. In casi eccezionali può applicarsi il 100 % quando l’inadempienza sia così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, oppure quando sia provato un comportamento deliberatamente negligente dello Stato membro.

Casi di inosservanza e fasce di aliquota

L’allegato elenca le categorie di inosservanza della PCP che possono fondare la rettifica finanziaria, con fasce generalmente pari a 10-50 %, ma in alcuni casi più basse o specifiche. Le categorie riguardano, tra l’altro, licenze e autorizzazioni di pesca, monitoraggio delle possibilità di pesca, misure di conservazione e tutela di specie e habitat vulnerabili, politiche esterne della pesca, equilibrio tra capacità della flotta e risorse, raccolta di dati scientifici, controlli e ispezioni, lotta alla pesca INN e organizzazione comune dei mercati nei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Entrata in vigore

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura e pescafondi europeicontrolli e sanzioni amministrativepolitica comune della pescarettifiche finanziarie

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