Sentenza del 25/06/2018 n. 4453 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Termine proposizione impugnazioni - Inammissibilità per intempestività - Applicazione del termine semestrale - Spedizione dell'appello tramite poste private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto applicabile il termine semestrale, decorrente dalla data di deposito della sentenza di primo grado. Poiché l'appello è stato presentato oltre tale termine, lo ha dichiarato inammissibile per tardività. La modalità di spedizione tramite operatore postale privato è stata inoltre indicata come ulteriore profilo problematico, ma la decisione è fondata principalmente sull'intempestività dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato contestato perché proposto oltre il termine previsto dalla legge e mediante spedizione effettuata tramite un operatore postale privato, anziché tramite Poste Italiane. La controversia riguarda l'applicazione del termine lungo semestrale per impugnare la sentenza non notificata. In virtù del richiamo contenuto negli artt. 38 e 49 del d.lgs. n. 546/1992, la modifica dell'art. 327, comma 1, c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, si applica anche al processo tributario per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Salvo quanto previsto dall'articolo 161, secondo comma, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La norma stabilisce il termine lungo semestrale per proporre l'impugnazione quando la sentenza non sia stata notificata, applicabile al caso in esame.
Art. 58, comma 1, legge n. 69/2009
Le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Le modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009, incluso il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c., si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Artt. 38 e 49 del d.lgs. n. 546/1992
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabile al processo tributario la disciplina generale dei termini e delle impugnazioni, quando compatibile.
Massime di principio
- Quando la sentenza tributaria non è stata notificata, occorre verificare il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza, se il giudizio rientra nell'ambito temporale della legge n. 69/2009.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere calcolata con estrema precisione, considerando la data di deposito della sentenza, la data di proposizione e le modalità previste dalla disciplina processuale applicabile.
- La spedizione tramite un operatore postale privato può non produrre gli stessi effetti della spedizione tramite il servizio postale ammesso dalla legge; pertanto, per evitare rischi di inammissibilità, è opportuno utilizzare il canale espressamente previsto dalla normativa processuale.
- Il superamento del termine per impugnare comporta normalmente l'inammissibilità dell'appello, impedendo al giudice di esaminare il merito della controversia.
- Prima di proporre un'impugnazione tributaria è necessario verificare la data di instaurazione del giudizio di primo grado, poiché da essa può dipendere l'applicabilità del termine semestrale introdotto dalla legge n. 69/2009.
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