Sentenza del 02/07/2015 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Redditometro - indagini bancarie - art. 38, c. 4, D.P:R. n. 600/73 - art. 32, c. 1, D.P.R. n. 600/73, art. 39, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul redditometro e sulle indagini bancarie, deducendo che l'Amministrazione, nel corso dell'istruttoria, avrebbe modificato la modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e la finalità dell'accertamento. Tale mutamento avrebbe inciso sull'oggetto della verifica e sulla motivazione dell'atto conclusivo, impedendo al contribuente di comprendere con chiarezza il percorso logico e i presupposti della pretesa tributaria.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che la modifica in itinere della modalità istruttoria e della finalità dell'accertamento renda illegittime sia la constatazione sia la contestazione contenuta nell'atto conclusivo, per carenza o incoerenza della motivazione. L'Amministrazione non può fondare l'atto finale su presupposti, finalità o modalità di accertamento diversi da quelli sviluppati nel corso del procedimento senza esplicitare adeguatamente tale passaggio e garantire al contribuente un'effettiva possibilità di difesa.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, compreso quello fondato sulla capacità di spesa e sugli elementi indicativi di capacità contributiva. L'utilizzo di tale metodo deve essere coerente con l'oggetto e con la motivazione dell'accertamento.
Art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni, anche attraverso indagini bancarie, utilizzabili per la ricostruzione della posizione reddituale del contribuente. Gli elementi acquisiti devono però essere utilizzati nell'ambito di un procedimento coerente e adeguatamente motivato.
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità dell'accertamento dei redditi e richiede che la ricostruzione della pretesa fiscale sia fondata su presupposti e criteri determinati e adeguatamente esposti nell'atto.
Massime di principio
- L'Amministrazione deve mantenere coerenza tra l'oggetto dell'istruttoria, i poteri esercitati e la finalità dell'accertamento indicata nell'atto finale.
- Un mutamento sostanziale del metodo o della finalità dell'accertamento durante il procedimento può determinare un vizio di motivazione e compromettere il diritto di difesa del contribuente.
- I dati acquisiti mediante indagini bancarie o altri strumenti istruttori non legittimano automaticamente qualsiasi tipo di accertamento: devono essere collegati in modo chiaro ai presupposti normativi applicati.
- L'atto impositivo deve consentire al contribuente di ricostruire il percorso logico seguito dall'Amministrazione, indicando fatti, norme, metodo di calcolo e ragioni della pretesa.
- In una situazione analoga, occorre verificare se vi sia stata una trasformazione sostanziale dell'accertamento e se tale trasformazione sia stata esplicitata e motivata nell'atto conclusivo; in caso contrario, può essere dedotta l'illegittimità per carenza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
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