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Sentenza

Sentenza n. 10653/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del rifiuto del visto di ingresso per studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istambul, in data 2 novembre 2023, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202403480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, studente di biomedicale in Turchia, aveva chiesto un visto per frequentare un corso intensivo di lingua italiana in Italia, allegando documentazione relativa all’iscrizione e al pagamento del corso, all’alloggio, al mantenimento da parte di un cittadino italiano e al viaggio di andata e ritorno. Il Consolato aveva respinto l’istanza ritenendo sussistenti ragionevoli dubbi sull’intenzione del richiedente di lasciare l’Italia alla scadenza del visto, sulla base di informazioni ritenute non attendibili quanto alla finalità e alle condizioni del soggiorno. Il ricorrente ha dedotto: motivazione apparente e violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione della disciplina sui visti per studio ed eccesso di potere per illogicità manifesta, assumendo di aver prodotto tutta la documentazione richiesta e di avere un interesse concreto al rientro; violazione degli artt. 1 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 97 Cost. per mancato contemperamento degli interessi e mancata possibilità di fornire chiarimenti. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata prodotta in copia asseverata, tradotta in italiano e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso per omessa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il giudice ha riconosciuto che, in materia di visti di ingresso per studio, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche, e che l’interesse primario tutelato è quello dello Stato alla prevenzione del rischio migratorio. Proprio tale ampia discrezionalità rende però essenziale il contraddittorio procedimentale, quale garanzia del giusto procedimento e strumento di corretto orientamento e ponderazione della discrezionalità consolare. La disciplina sopravvenuta che ha escluso la necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti per il rilascio dei visti non è stata applicata, poiché il diniego era stato adottato nel 2023, prima della sua entrata in vigore, in ossequio al principio tempus regit actum. Il provvedimento è stato quindi ritenuto invalido, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi previa comunicazione dei motivi ostativi e instaurazione del contraddittorio. Gli ulteriori motivi, relativi alla fondatezza della richiesta di visto, sono stati assorbiti in ragione della persistente discrezionalità amministrativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare, poi respinta con separata ordinanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione apparente del diniego; il giudice ha deciso la controversia sulla base della violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi, nel procedimento oggetto di causa, ha invalidato il diniego e impone all’amministrazione di rideterminarsi previa instaurazione del contraddittorio.

  • art. 39, comma 3, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del visto per studio; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 44, comma 2, lett. a), d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione e alle condizioni del soggiorno per studio; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, introdotta successivamente al diniego, esclude la necessità dell’adempimento partecipativo nei procedimenti concernenti il rilascio dei visti, ma non è applicabile ratione temporis al caso deciso.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024

    Norma sopravvenuta che ha introdotto l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998; non applicabile al provvedimento adottato il 2 novembre 2023.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio procedimentale; la decisione è stata fondata sull’art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e contemperamento degli interessi; la censura è stata assorbita.

  • Convenzione dell’Aja del 1961

    Rilevante ai fini della validità formale della procura, risultata debitamente apostillata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi al rilascio di visti di ingresso per motivi di studio, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche, poiché l’interesse primario perseguito è la prevenzione del rischio migratorio.
  • Per i procedimenti in materia di visti soggetti, ratione temporis, all’art. 10-bis l. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi costituisce una garanzia procedimentale essenziale, soprattutto in presenza di un potere ampiamente discrezionale, perché consente all’interessato di fornire chiarimenti e orienta l’amministrazione nella corretta ponderazione degli interessi.
  • La disciplina sopravvenuta che esclude il preavviso di rigetto nei procedimenti per il rilascio dei visti non si applica ai dinieghi adottati anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendo la legittimità dell’atto essere valutata secondo il principio tempus regit actum.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, accertata con riferimento a un diniego di visto adottato prima della disciplina sopravvenuta, comporta l’invalidità del provvedimento e l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi previa instaurazione del contraddittorio procedimentale; le questioni sulla fondatezza sostanziale della richiesta possono essere assorbite quando residui un’ampia discrezionalità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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