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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo nel fallimento della società debitrice, contestando la parziale esclusione del proprio credito derivante da un mutuo fondiario garantito da ipoteca. Il giudice delegato aveva ammesso il capitale residuo in via ipotecaria, gli interessi legali entro il limite triennale di cui all'art. 2855 c.c. e una parte degli interessi moratori in chirografo, ma aveva escluso ulteriori somme, ritenendo che, poiché il contratto di mutuo era stato risolto per inadempimento prima del pignoramento, non potessero essere riconosciuti in privilegio gli interessi corrispettivi oltre la misura legale. Con il primo motivo di ricorso la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2855 c.c., sostenendo che la risoluzione del mutuo, intervenuta prima del pignoramento, non impedisse il riconoscimento privilegiato degli interessi corrispettivi maturati nel periodo rilevante ai fini della norma, in caso di successivo fallimento. Con il secondo motivo censurava la liquidazione delle spese processuali per una fase istruttoria che assumeva non essersi svolta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva limitato al tasso legale gli interessi assistiti dal privilegio ipotecario, nonostante il tenore dell'art. 2855 c.c. e il rinvio dell'art. 54, terzo comma, l.fall. La Corte ha affermato che, nell'ammissione al passivo del fallimento del creditore ipotecario, gli interessi convenzionali/corrispettivi maturati nell'annualità in corso e nelle due precedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento sono collocati nello stesso grado del capitale, mentre il limite del tasso legale riguarda gli interessi moratori. Richiamando anche la giurisprudenza sul mutuo fondiario risolto per inadempimento, ha concluso che il credito dell'istituto mutuante va ammesso per il capitale residuo e per le semestralità scadute fino alla risoluzione, con applicazione del regime legale degli interessi secondo la distinzione tra corrispettivi e moratori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2855 c.c.

    secondo comma; terzo comma

    il secondo comma attribuisce al credito ipotecario la collocazione privilegiata anche per gli interessi corrispettivi maturati nell'annata in corso e nelle due precedenti; il terzo comma regola gli interessi moratori, che sono riconosciuti solo nella misura legale e per il periodo successivo all'annata in corso alla data del pignoramento, equiparata al fallimento ex art. 54 l.fall.

  • art. 54, terzo comma, legge fall.

    nel fallimento il rinvio all'art. 2855 c.c. comporta l'equiparazione della dichiarazione di fallimento alla data del pignoramento ai fini della disciplina degli interessi ipotecari.

  • art. 1224, primo comma, c.c.

    per il credito residuo dopo la risoluzione del mutuo, gli interessi moratori decorrono al tasso contrattualmente pattuito se superiore al tasso legale.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla determinazione dei compensi professionali e alla fase istruttoria.

Massime di principio

  • Nel fallimento, il creditore ipotecario va ammesso al passivo con collocazione privilegiata per il capitale e per gli interessi nei limiti e secondo la distinzione stabilita dall'art. 2855 c.c., applicato tramite il rinvio dell'art. 54, terzo comma, l.fall.
  • Gli interessi corrispettivi, in quanto remunerazione del capitale, seguono il regime del secondo comma dell'art. 2855 c.c.; gli interessi moratori, fondati sul ritardo imputabile al debitore, ricadono invece nel terzo comma della norma e sono assistiti da privilegio solo nei limiti ivi previsti.
  • La risoluzione del mutuo per inadempimento non elimina il diritto del creditore alla restituzione del capitale residuo e al pagamento degli interessi dovuti secondo la disciplina applicabile, ma impone di distinguere tra rate già scadute, capitale ancora dovuto e successive voci di interesse.
  • In sede di verifica del passivo, non è corretto ridurre al solo tasso legale gli interessi corrispettivi che la legge assogna al privilegio ipotecario, quando la norma riconosce espressamente la collocazione privilegiata agli interessi convenzionali entro il limite triennale.
  • L'errore sulla qualificazione della natura degli interessi e sul regime di privilegio comporta la cassazione del decreto di merito e il rinvio al giudice di merito per nuova decisione conforme ai principi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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