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Sentenza

Sentenza n. 4093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che, nel giudizio di ottemperanza e nell'ambito dei chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., aveva compensato le spese processuali e posto a carico di entrambe le parti, in misura paritaria, le spese di verificazione e del commissario ad acta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla regolazione delle spese processuali, delle spese di verificazione e delle spese del commissario ad acta. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che non ricorressero né la soccombenza reciproca, né l'assoluta novità della questione, né un mutamento della giurisprudenza, e che la complessità tecnica medico-legale ed economica della vicenda non fosse sufficiente a giustificare la deroga al principio della soccombenza. La controversia di fondo riguardava l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato sul risarcimento spettante a un militare per patologie dipendenti da causa di servizio, con attività di verificazione medico-legale e intervento del commissario ad acta per determinare l'eventuale importo dovuto e lo scomputo delle somme già percepite a titolo di pensione privilegiata ed equo indennizzo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto legittima la compensazione delle spese processuali e la ripartizione paritaria delle spese di verificazione e del commissario ad acta, richiamando l'orientamento secondo cui la complessità delle questioni trattate rientra tra le analoghe gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La relativa scelta costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice ed è censurabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, inconsistenza o erroneità della motivazione. Nel caso concreto, la peculiarità della vicenda, la sua complessità tecnica ed economica, alcuni profili di novità e l'andamento complessivo del giudizio giustificavano la decisione del TAR. Poiché la parte appellata non si è costituita, il Consiglio di Stato ha disposto nulla per le spese del grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali può essere disposta, tra l'altro, in presenza di "analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

    La complessità, la peculiarità e, in determinati casi, la novità delle questioni trattate possono integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese; la scelta è espressione di discrezionalità giudiziale e non è censurabile se non per manifesta illogicità, inconsistenza o erroneità della motivazione.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Il TAR ha fornito, ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta sull'esecuzione della sentenza.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'attività di chiarimento resa dal giudice dell'ottemperanza e dell'intervento del commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    L'amministrazione doveva proporre al ricorrente la somma eventualmente dovuta, detraendo quella già assegnata.

    La norma aveva costituito il fondamento della precedente sentenza di cognizione, che aveva demandato all'amministrazione la formulazione di una proposta economica secondo i criteri stabiliti dal giudice.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali può essere giustificata dalla complessità tecnica, dalla peculiarità e anche da profili di novità delle questioni trattate, purché tali circostanze siano adeguatamente esplicitate nella motivazione e siano riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • La regolazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; in sede di impugnazione essa è censurabile soltanto quando la motivazione sulla compensazione sia manifestamente illogica, inconsistente o erronea.
  • La complessità delle attività di verificazione medico-legale ed economica e dell'intervento del commissario ad acta può giustificare la ripartizione paritaria delle relative spese, anche quando non ricorra una vera e propria soccombenza reciproca.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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