Cassazione Penale, Sentenza n. 14040/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la decisione applicativa della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il ricorrente deduceva che il termine per impugnare (10 giorni previsto dal d.lgs. 159/2011) è perentorio e lesivo dei diritti della difesa, soprattutto per chi risiede all'estero; che non aveva avuto conoscenza diretta della procedura e non aveva ricevuto notifiche (in particolare l'avviso orale del questore non sarebbe stato notificato), e quindi non ha potuto esercitare adeguatamente la difesa. Si rileva inoltre che nel primo grado il ricorrente era stato dichiarato irreperibile e assistito da difensore d'ufficio, il quale non aveva proposto ricorso nei termini; il decreto era stato notificato al ricorrente a mani proprie presso il Consolato d'Italia a Lugano il 30/01/2023; il ricorrente nominò difensore di fiducia il 20/02/2023 e depositò ricorso il 22/02/2023, oltre il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la tardività: la notifica del decreto al ricorrente presso il Consolato di Lugano il 30/01/2023 ha fatto decorrere il termine perentorio di 10 giorni (art. 10 d.lgs. 159/2011) entro il quale doveva essere proposto l'appello (scadenza 09/02/2023). L'appello depositato il 22/02/2023 è quindi tardivo. La questione di incostituzionalità del termine è ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo 159/2011, art. 10
"il ricorso deve essere proposto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento"
Il termine è perentorio; dalla data di comunicazione notificata decorre il termine di 10 giorni per proporre appello contro il decreto che impone la misura di prevenzione
Legge 1423/1956, art. 4 (disciplina previgente richiamata)
La giurisprudenza ha già ritenuto perentoria la natura del termine anche sotto la previgente disciplina, principio richiamato a sostegno della perentorietà
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata nel quadro delle statuizioni sulla responsabilità per colpa nel determinare l'inammissibilità; utilizzata per giustificare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- I termini processuali per impugnare provvedimenti autorizzatori o di prevenzione sono perentori: la decorrenza parte dalla data di comunicazione/notifica e non è automaticamente sospesa dalla residenza all'estero del destinatario
- La notifica effettuata tramite Consolato o ufficio estero, se valida, fa decorrere i termini; chi risiede all'estero deve monitorare eventuali comunicazioni consolari e coordinarsi tempestivamente con un difensore
- L'essere assistito da difensore d'ufficio non esclude la responsabilità del ricorrente per la tardività se il provvedimento è stato comunicato nei modi previsti: l'inerzia del difensore può non giustificare la proposizione tardiva dell'impugnazione
- Le censure di illegittimità costituzionale di termini perentori incontrano un alto grado di difficoltà: la corte tende a ritenere tali termini compatibili con la discrezionalità legislativa salvo chiari profili di irragionevolezza
- In caso di notifica contestata (es. mancata conoscenza effettiva), è fondamentale produrre prove tempestive dell'assenza di notifica o chiedere rimedi immediati; tuttavia le contestazioni postume non sospendono di regola i termini
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, possono essere disposte condanne alle spese e sanzioni economiche (es. somme alla Cassa delle ammende) se sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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