Sentenza n. 1497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 37 del 3 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La destinataria dell'ingiunzione aveva impugnato l'ordinanza deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985, anche in relazione all'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, violazione degli artt. 3 e seguenti e 27 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Sosteneva che le opere oggetto dell'ingiunzione corrispondessero a quelle interessate da domande di condono edilizio ancora inevase e che, pertanto, il procedimento sanzionatorio dovesse essere sospeso. In appello ha censurato la sentenza del TAR, che aveva respinto il ricorso, lamentando l'omessa applicazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985, l'erronea valutazione della corrispondenza tra opere abusive e domande di condono, l'omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, nonché l'esclusione della necessità della comunicazione di avvio e di una motivazione specifica sull'interesse pubblico. L'appellante ha inoltre sostenuto che il TAR si sarebbe sostituito all'amministrazione nella valutazione della riferibilità delle domande di sanatoria agli abusi contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Dal confronto tra le domande di condono e i verbali di accertamento del 2009 e del 2015, nonché l'ingiunzione di demolizione, è emerso che le istanze riguardavano soltanto una parte delle opere abusive. La proprietaria aveva successivamente realizzato ampliamenti e modifiche sostanziali non autorizzati, tra cui la sostituzione dei perimetrali in lamiera con perimetrali in muratura e l'incremento delle superfici, determinando opere nuove e di rilevante impatto sul territorio e sul paesaggio. La perizia prodotta dalla parte non era idonea a dimostrare la riconducibilità di tali opere alle domande di condono; le lacune probatorie non potevano essere colmate mediante i poteri istruttori d'ufficio, gravando sulla parte l'onere della prova. Ne conseguiva l'inapplicabilità della sospensione prevista dall'art. 38 della legge n. 47/1985. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima l'adozione dell'ordine di demolizione senza previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto sanzionatorio vincolato e dovuto. L'ordine deve descrivere puntualmente le opere abusive e le violazioni accertate, ma non necessita di una specifica motivazione sull'attualità dell'interesse pubblico, già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo. Nulla è stato disposto sulle spese del grado di appello, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 38 l. 47/1985
La sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi collegata alla presentazione di una domanda di sanatoria opera solo quando la domanda riguarda effettivamente tutte le opere abusive oggetto dell'intervento repressivo; non opera per opere ulteriori, diverse o sostanzialmente modificate rispetto a quelle condonabili.
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003
Richiama la disciplina del condono edilizio applicabile alla fattispecie, senza estendere l'effetto sospensivo a opere ulteriori non comprese nelle domande di sanatoria.
art. 35 l. 47/1985
Gli interventi su immobili oggetto di istanza di condono devono rispettare le procedure previste dalla legge; in mancanza, anche gli interventi ulteriori sono abusivi e assoggettabili alla demolizione.
art. 7 l. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio del procedimento prima dell'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio, perché si tratta di procedimento sanzionatorio vincolato e tipizzato.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Rileva per la qualificazione delle opere edilizie e per la distinzione tra interventi meramente conservativi e ampliamenti o modifiche sostanziali.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa del potere repressivo edilizio esercitato dal Comune mediante l'ingiunzione di demolizione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento sanzionatorio soltanto per le opere effettivamente comprese nella domanda; quando l'accertamento riguarda ampliamenti o modifiche sostanziali realizzati successivamente e non riconducibili all'istanza, l'effetto sospensivo non opera.
- Gli interventi ulteriori eseguiti senza titolo su manufatti abusivi non ancora sanati o condonati assumono la medesima natura abusiva dell'opera principale e devono essere repressi, salvo che siano realizzati nel rispetto delle procedure legalmente previste per gli immobili oggetto di condono.
- L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto; di regola non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- L'ordine di demolizione deve individuare e descrivere le opere abusive e le violazioni accertate, ma non richiede una motivazione specifica sull'attualità dell'interesse pubblico alla demolizione, poiché tale interesse è già insito nel dovere legislativo di ripristinare la legalità edilizia.
- Le carenze della prova offerta dalla parte sulla corrispondenza tra opere abusive e domanda di condono non possono essere automaticamente colmate mediante i poteri istruttori d'ufficio del giudice, quando l'onere probatorio grava sulla parte stessa.
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