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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 6203 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di accertamento che, mediante rettifica delle rimanenze finali e analitico accertamento ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973, aveva recuperato maggiori ricavi per l'anno 2005. La controversia riguardava in particolare la qualificazione e il periodo di competenza degli acconti ricevuti (se ricavi nel 2004 o rilevanti nel 2005), la corretta imputazione dei costi (in particolare i costi del terreno inerente a una permuta del 2002) nel valore delle rimanenze e la valutazione complessiva adottata dall'Ufficio nel riaccertamento delle rimanenze

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando implicitamente la decisione della CTR favorevole al contribuente. Ha ritenuto che l'Ufficio, pur procedendo ad analitico accertamento, non avesse considerato tutte le componenti necessarie per la determinazione attendibile delle rimanenze (es. il costo del terreno permutato) e che i giudici di merito avessero correttamente applicato il meccanismo valutativo previsto dalla normativa fiscale per gli immobili, inserendo correttamente le poste nel computo delle rimanenze. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso, da parte della CTR, della perizia di parte come elemento motivante della decisione, poiché la motivazione del giudice di appello ha spiegato in modo coerente l'adesione alle conclusioni della consulenza. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente (sulla mancata notifica del p.v.c.) è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 3.700 oltre spese ed oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    art. 109, comma 2, lett. a); art. 92, comma 1

    Gli acconti relativi a cessioni immobiliari non si considerano ricavi fino alla data di stipulazione dell'atto; ai fini della determinazione delle rimanenze occorre considerare tutte le componenti di costo rilevanti (anche il costo del terreno) per una valutazione reale e attendibile

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. b)

    Consente all'Ufficio di procedere ad accertamento analitico; tuttavia l'ufficio deve ricostruire le rimanenze tenendo conto di tutte le componenti di costo pertinenti

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Gli artt. citati sono richiamati in tema di motivi di cassazione (vizi di violazione di norme sostanziali e carenza/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi per mancata autosufficienza e per carenza di censure specifiche

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. n. 18427/17; Cass. n. 4393/08; Cass. n. 3864/86

    Precedenti rilevanti: la sentenza è coerente con precedenti che trattano la stessa fattispecie (tempi di competenza per cessioni immobiliari e valore probatorio/valutativo delle perizie di parte)

Massime di principio

  • Gli acconti per cessioni immobiliari non costituiscono ricavi nell'esercizio in cui sono incassati se l'atto di vendita è stipulato in esercizi successivi: la competenza del ricavo e la deducibilità dei costi collegati seguono la data di stipula dell'atto (art.109 TUIR).
  • Nel riaccertamento delle rimanenze l'Amministrazione finanziaria deve considerare tutte le componenti di costo pertinenti (es. costo del terreno, costi di costruzione, beni ceduti), altrimenti la rettifica può essere viziata e ribaltata in favore del contribuente.
  • Le perizie di parte, pur non essendo prove decisive di per sé, costituiscono una motivata opinione tecnica che il giudice di merito può valutare e, se ben motivata, porre a base della decisione; l'Amministrazione deve contestare specificamente e con autosufficienza tecnica le conclusioni del perito per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
  • In cassazione è essenziale formulare censure specifiche e autosufficienti che contestino argomentazioni concrete del giudice di merito; mere affermazioni generiche o l'assenza di documenti riprodotti rendono il motivo inammissibile.
  • La nullità dell'atto per mancata notifica di un p.v.c. può essere rilevante, ma se il merito della controversia viene definitivamente deciso (es. ricorso principale respinto), questioni incidentali possono risultare assorbite.

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