Cassazione Civile, Ordinanza n. 35761/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia previdenziale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 34558/2021. In quella decisione la Corte aveva rigettato il ricorso dell'ente previdenziale nei confronti dell'altra parte e lo aveva condannato alle spese; tuttavia, nel testo depositato, le spese per compensi professionali erano state indicate in euro 300,00 invece che in euro 3.000,00, mentre lo statino d'udienza sottoscritto dal Presidente riportava l'importo corretto. Il richiedente ha quindi attivato il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere l'emenda del lapsus calami. L'ente previdenziale, quale controparte, era il soggetto a carico del quale risultava il dispositivo da correggere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'indicazione di euro 300,00 per compensi professionali fosse frutto di mero errore materiale, chiaramente desumibile dal raffronto con lo statino d'udienza che riportava euro 3.000,00. Ha quindi accolto il ricorso per correzione di errore materiale e disposto la correzione dell'ordinanza n. 34558/2021 nel solo dispositivo, sostituendo l'importo errato con quello corretto. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio esperibile per la correzione di errori materiali contenuti in pronunce della Corte di cassazione; può essere utilizzato quando l'errore sia meramente materiale e risultino elementi testuali idonei a individuare l'esatta volontà decisoria.
art. 288 c.p.c.
non è espressamente richiamato nel testo, ma il provvedimento applica la logica della correzione dell'errore materiale, emendando il dispositivo per lapsus calami senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una pronuncia può essere corretto quando il contenuto corretto sia desumibile con immediatezza da elementi interni al provvedimento o dagli atti del processo, senza necessità di rivalutare il merito.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche quando riguardi la liquidazione delle spese processuali, se l'importo errato risulti manifestamente incompatibile con quanto risultante dallo statino d'udienza o da altro dato certo del fascicolo.
- Il procedimento di correzione non determina una nuova decisione sul merito né modifica la soccombenza, ma si limita a riallineare il testo della pronuncia alla volontà già espressa dal giudice.
- Quando l'errore sia riconosciuto come meramente materiale, non vi è luogo a statuizione sulle spese del procedimento di correzione, salvo diversa previsione espressa.
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