Sentenza n. 1266/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante le linee guida per il ripiano, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e ulteriori atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e la conseguente ripartizione degli oneri di ripiano relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il testo non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. All'udienza del 12 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, avendo versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e gli atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento degli oneri di ripiano ha fatto venir meno, secondo la dichiarazione della stessa ricorrente, l'interesse attuale a ottenere l'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha introdotto e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro processuale della decisione, senza un'interpretazione specifica ulteriore nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025
Indicato come base normativa del versamento degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara di non avere più un interesse attuale alla pronuncia richiesta e tale dichiarazione è coerente con il venir meno dell'utilità concreta dell'annullamento.
- Il principio dispositivo si applica anche al processo amministrativo: il giudice può esercitare il sindacato giurisdizionale solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e non può decidere nel merito quando la parte che ha introdotto il giudizio abbia dichiarato di rinunciare alla decisione o di non avere più interesse all'annullamento degli atti impugnati.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia gli atti di motivi aggiunti, conducendo all'improcedibilità dell'intero giudizio quando la parte dichiari il venir meno dell'interesse alla decisione.
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