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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 460 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di accertamento e rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo emettere l'avviso prima del decorso del termine ordinario quando ricorrono ragioni di particolare e motivata urgenza, tra cui la presenza di indagini lunghe e complesse. L'urgenza deve risultare concretamente giustificata e non può essere affermata in modo generico o meramente apparente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica, previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. La censura si fondava sulla presunta violazione del diritto del contribuente a presentare osservazioni e richieste prima dell'adozione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l'emissione dell'avviso di accertamento devono trascorrere sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale del contribuente, ma l'Amministrazione può derogare quando dimostri l'esistenza di una concreta, specifica e motivata situazione di particolare urgenza. La complessità e la durata delle indagini possono costituire elementi idonei a giustificare l'anticipazione dell'atto.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, è la regola generale e consente al contribuente di formulare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso.
  • L'emissione anticipata dell'avviso è ammissibile solo in presenza di una concreta e particolare urgenza, che deve essere indicata e motivata nell'atto o comunque risultare dagli elementi del procedimento.
  • La durata e la complessità delle indagini possono giustificare l'urgenza, ma non basta un richiamo generico: l'Amministrazione deve spiegare perché tali circostanze rendano necessario anticipare l'accertamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'avviso indica specificamente le ragioni dell'urgenza e se queste sono effettive, attuali e proporzionate; in mancanza, la violazione del termine può costituire motivo di impugnazione.
  • La deroga al termine non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di rispettare i principi di motivazione, correttezza procedimentale e tutela del contraddittorio.

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