Ordinanza n. 2049/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda di sospensione, ordinando l’assegnazione al minore di un insegnante di sostegno e liquidando le spese della fase cautelare senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario la parte ricorrente aveva impugnato l’assegnazione al minore di un numero insufficiente di ore di sostegno scolastico e gli atti con cui le amministrazioni avevano assegnato all’istituto un numero di insegnanti ritenuto insufficiente. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento del diritto a un insegnante di sostegno per 11 ore settimanali, la condanna delle amministrazioni all’assegnazione delle ore e il risarcimento del danno non patrimoniale. L’ordinanza cautelare aveva accolto la domanda di sospensione, disposto l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per le ore indicate nella documentazione tecnica e condannato l’amministrazione al pagamento di 500 euro per la fase cautelare, liquidati in favore della parte ricorrente. Con l’istanza di correzione materiale la ricorrente ha dedotto che l’ordinanza non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore, già dichiaratosi antistatario, chiedendo l’integrazione del dispositivo in tal senso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha ritenuto che l’omessa distrazione delle spese costituisse una svista accidentale, chiaramente riconoscibile dal confronto tra la domanda formulata nel giudizio e la rappresentazione della decisione, senza incidere sulla volontà decisoria già espressa dal Collegio quanto alla condanna alle spese. Ha quindi disposto che il dispositivo dell’ordinanza cautelare fosse corretto inserendo, dopo la liquidazione delle spese in 500 euro, la precisazione: “con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario”. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non ha modificato gli ulteriori capi dell’ordinanza cautelare, compresi l’accoglimento della sospensiva, l’ordine di assegnazione del sostegno e la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
La correzione è ammissibile per inesattezze o sviste accidentali, riconoscibili dal contesto dell’atto, che determinino una discrepanza tra la volontà effettiva del giudice e la sua rappresentazione formale. L’omessa distrazione delle spese, quando richiesta e coerente con la condanna già pronunciata, rientra in tale ambito.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione comporta l’ordine alla Segreteria di effettuare le relative annotazioni sul provvedimento corretto.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’omissione contenuta in un provvedimento giurisdizionale quando essa costituisce una svista accidentale, chiaramente riconoscibile dal contesto dell’atto, e determina una discrepanza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione formale.
- L’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere emendata mediante correzione di errore materiale quando la parte abbia formulato tale richiesta e il giudice abbia già pronunciato la condanna alle spese, senza necessità di modificare il contenuto sostanziale della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →