Cassazione Penale, Ordinanza n. 05932/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, con contestazione della circostanza aggravante legata alla rilevante quantità di droga. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/1990 e l'illogicità del trattamento sanzionatorio. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, soprattutto in relazione alla quantità di sostanza sequestrata e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già sollevate in appello e sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, coerente con le risultanze dibattimentali e priva di manifesta illogicità. La Corte territoriale aveva valorizzato il dato oggettivo della quantità di hashish rinvenuta, pari a 30 kg, superiore di oltre 4000 volte alla soglia di 2 kg, e aveva ritenuto applicabili le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante, anche in ragione del profilo personologico dell'imputato e dei suoi collegamenti con ambienti del narcotraffico. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti posta a base della condanna impugnata
art. 80 d.P.R. 309/1990
aggravante contestata e ritenuta applicabile in ragione dell'elevatissimo quantitativo di sostanza stupefacente
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 309/1990
testo unico sugli stupefacenti richiamato dalla contestazione
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La doglianza che si limita a riproporre censure già devolute al giudice di appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile se tende in sostanza a ottenere un riesame del merito.
- L'aggravante connessa al rilevante quantitativo di stupefacente può essere valorizzata sulla base del dato oggettivo della quantità sequestrata, purché la motivazione dia conto in modo coerente della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non ascrivibili ad assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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