Ordinanza n. 2848/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento capitolato, determina aggiudicazione a Royal Coffee, approvazione graduatoria; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 10.4.2026: - in via cautelare, respingere la domanda di sospensione proposta dal ricorrente principale perché infondata; - nel merito, dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso principale, previo, ove occorra, accoglimento del presente ricorso incidentale. Con vittoria di spese e onorari. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.4.2026 : bando di gara; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.4.2026 : bando disciplinare di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capitolato, aggiudicazione della concessione a favore dell'impresa controinteressata, approvazione della graduatoria, nonché bando e disciplinare di gara impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il capitolato, il provvedimento di aggiudicazione della concessione del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande presso un istituto scolastico e l'approvazione della graduatoria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il bando e il disciplinare di gara. La controinteressata aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso principale, previo eventuale accoglimento del ricorso incidentale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che il giudice ha esaminato e interpretato la lex specialis nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da adeguato fumus boni iuris, anche alla luce della disamina e interpretazione della lex specialis. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'amministrazione ha riferito che il contratto non era ancora stato stipulato e, trattandosi di una concessione della durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori due, sarebbe stato possibile l'eventuale subentro. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente soltanto in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, per euro 1.000,00 oltre accessori di legge; sono state compensate tra le altre parti. Il giudizio di merito non è stato definito: è stata fissata l'udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nella fase cautelare il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora, respingendo la domanda per l'assenza di entrambi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può valutare sommariamente l'interpretazione della lex specialis di gara e respingere la domanda quando le censure non risultino assistite da un adeguato fumus boni iuris.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il contratto non sia ancora stato stipulato e, in relazione alla durata della concessione, risulti concretamente possibile il subentro dell'operatore eventualmente vittorioso nel giudizio di merito.
- La possibilità di subentro nella concessione costituisce elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione della procedura o dall'aggiudicazione.
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