Sentenza n. 14064/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione 1) dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Tolfa n. 35 del 3 maggio 2024, avente ad oggetto “Rimozione dei dissuasori in cemento e delle reti di cantiere di colore arancione posizionati nella strada ad uso pubblico di via Trilussa e ripristino del manto bituminoso”; 2) per l’accertamento e dichiarazione che sulla striscia di terreno di mq. 184 insistente sulla proprietà del ricorrente ed adibita - con contratto convenzione aggiuntiva di lottizzazione - a strada di accesso dalla lottizzazione edificatoria alla strada Provinciale, si è verificato il termine risolutivo degli effetti della clausola, consistenti nel completamento della strada di P.R.G. e che per l’effetto la strada di Via Trilussa, nel tratto gravante sulla proprietà del ricorrente, deve essere eliminata; 3) per l’effetto, per accertare e dichiarare che sono cessati tutti gli effetti relativi al vincolo d’uso previsto dal predetto contratto convenzione aggiuntiva di lottizzazione e pertanto il Comune di Tolfa non vanta più alcun titolo e diritto sulla sopra detta striscia di terreno di mq. 184 di proprietà esclusiva del ricorrente, adibita a strada; 4) per la condanna del Comune di Tolfa, in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno da illegittima occupazione della suddetta striscia di proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che ingiungeva la rimozione di dissuasori in cemento e reti di cantiere collocati per impedire l'accesso alla strada ad uso pubblico di via Trilussa, nonché il ripristino del manto bituminoso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, deducendo che la strada gravante su una striscia di terreno di 184 mq fosse di sua proprietà e che l'uso pubblico fosse venuto meno per effetto dell'avveramento della condizione risolutiva prevista dalla convenzione aggiuntiva di lottizzazione del 21 febbraio 1977, secondo cui la strada provvisoria avrebbe dovuto essere eliminata una volta completata la strada prevista dal PRG. Deduceva inoltre la carenza di potere del Comune, l'assenza dei presupposti dell'uso pubblico, l'illegittima occupazione del fondo, la violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 per mancanza di necessità e urgenza, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento e illogicità manifesta, nonché difetto ed erroneità della motivazione dell'ordinanza. Domandava anche l'accertamento della cessazione degli effetti del vincolo d'uso e il risarcimento dei danni da asserita occupazione illegittima. Il Comune eccepiva, tra l'altro, il difetto delle condizioni dell'azione, contestando la proprietà del ricorrente sulla porzione di terreno interessata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto delle condizioni dell'azione, senza esaminare le ulteriori eccezioni e i motivi di merito. Dall'atto di compravendita del 7 luglio 2007 risultavano trasferiti un fabbricato e le relative pertinenze, tutti censiti sulla particella 567, mentre la via Trilussa insisteva sulle particelle 572, 574 e 575, non comprese nel compendio acquistato. Il ricorrente non aveva fornito prova idonea della propria titolarità sulla striscia di terreno: il generico riferimento, contenuto nel rogito, ai diritti spettanti sulla strada non era sufficiente, anche perché l'atto di donazione del 12 aprile 1977 dal quale tali diritti sarebbero derivati non era stato prodotto. Poiché la proprietà dell'area costituiva il fatto costitutivo sia della pretesa di annullamento sia delle domande di accertamento e risarcimento, gravava sul ricorrente l'onere di provarla ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Collegio ha ritenuto che la convenzione di lottizzazione avesse istituito una servitù di uso pubblico senza trasferire la proprietà della striscia, la quale avrebbe dovuto essere espressamente compresa nell'atto di compravendita. L'assenza di prova della titolarità ha escluso sia la legittimazione sia l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'esercizio del potere sindacale di ordinanza; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
La parte che fonda la propria pretesa sulla titolarità di un bene deve provare il fatto costitutivo della proprietà; non può trasferire alla controparte l'onere di indicare il proprietario dell'area.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione di definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza non impugnata; tale statuizione non è stata rivalutata nella decisione di merito.
Massime di principio
- Chi impugna un provvedimento amministrativo deducendo la propria titolarità dominicale sul bene inciso deve provare tale titolarità, quando essa costituisce il fatto costitutivo della legittimazione e dell'interesse a ricorrere; l'onere non può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
- La mancata prova della proprietà o di altra posizione giuridica qualificata e differenziata direttamente incisa dall'atto amministrativo determina il difetto sia della legittimazione sia dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il generico richiamo, in un atto di compravendita, a diritti relativi a una striscia di terreno non dimostra il trasferimento della proprietà della stessa quando l'area non è compresa nei beni catastalmente indicati come oggetto dell'acquisto; occorre un titolo idoneo e specificamente verificabile.
- Una convenzione di lottizzazione può costituire una servitù di uso pubblico senza determinare, di per sé, il trasferimento della proprietà privata dell'area; la titolarità dominicale resta distinta dal vincolo di destinazione all'uso pubblico.
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