Cassazione Penale, Ordinanza n. 28034/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/09/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi miravano, in sostanza, a contestare il giudizio di responsabilità per le diverse ipotesi di reato ascritte, proponendo una ricostruzione del fatto ritenuta non conforme a quella già accolta dai giudici di merito, entrambi concordi nell'affermare la responsabilità. I motivi sollecitavano inoltre il controllo della Corte sulla ritenuta non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e sulla misura della pena. Solo nella parte finale dell'ultimo motivo veniva chiesta direttamente alla Corte di cassazione la concessione della sospensione condizionale della pena, domanda che secondo la Corte non risultava previamente prospettata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte dirette a introdurre in sede di legittimità una richiesta decisoria nuova, relativa alla sospensione condizionale della pena, e in parte consistessero in doglianze meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la doglianza difensiva sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non vi aderisce, rilevando che la relativa valutazione era già stata compiuta e motivatamente disattesa nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 620 c.p.p.
Non citato testualmente nel testo fornito; non inserito come norma citata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere formulate per la prima volta richieste decisorie autonome, come la concessione della sospensione condizionale della pena, se non previamente dedotte nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione.
- La doppia conforme di merito che abbia fornito una motivazione coerente, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche rende non scrutinabili in cassazione mere contestazioni fattuali o rivalutazioni del merito.
- La censura sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non è ammissibile se mira solo a sollecitare una diversa valutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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