Cassazione Civile, Sentenza n. 2708/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso della PA.GI Carburanti contro avviso di pagamento (omesso versamento accise per gli anni 2005-2007) fondato sul processo verbale della Guardia di Finanza che denunciava l'immissione fraudolenta in consumo di gasolio denaturato per uso agricolo. La ricorrente deduceva, in undici motivi, tra l'altro: travisamento della prova e vizio di valutazione delle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi (mancata individuazione della società quale detentore del gasolio; parte dei rilievi anteriori alla costituzione della società); violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 11 D.Lgs. 374/1990; vizio di motivazione dell'atto tributario; eccessiva adesione alle risultanze penali (assenze di effetti automatici di sentenze penali e questioni di prescrizione), nonché carenze nel riparto dell'onere della prova e nella quantificazione dei litri e delle accise contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della PA.GI Carburanti s.r.l. ritenendo le censure, in gran parte, inammissibili (perché riguardanti valutazioni di fatto riservate al giudice del merito o per difetto di autosufficienza/documentazione nel ricorso) o infondate. La Corte ha confermato che: la decisione di merito era basata su un quadro probatorio articolato (intercettazioni, registrazioni GPS, transiti Telepass, contabilità e documenti di trasporto tratti dal p.v.c. della GdF); l'Ufficio può intimare il pagamento dell'accisa a qualunque autore della frode fiscale anche senza previo accertamento penale; la motivazione per relationem all'atto della GdF è lecita se il contribuente ha già conosciuto tali atti; la sentenza penale di assoluzione non ha automaticamente efficacia impeditiva nel processo tributario; e i termini di prescrizione delle accise (art.15 D.Lgs.504/1995) erano stati interrotti dall'esercizio dell'azione penale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 11 del decreto legislativo n. 374/1990
Regola sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise: la Corte ha richiamato che la sua contestazione proposta per la prima volta in appello è inammissibile; inoltre non ha ritenuto sussistente violazione insanabile in presenza degli atti conoscibili dal contribuente
art. 115 cod. proc. civ.
Principio secondo cui il giudice non può basare la decisione su prove non dedotte; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione dedotta perché i giudici di merito hanno adeguatamente indicato le fonti del proprio convincimento
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Norme di legittimità invocate per motivi di nullità per travisamento della prova e motivazione apparente; la Corte ha esaminato la tipologia di censura e dichiarato molteplici motivi inammissibili o infondati perché attinenti a valutazione di merito o carenti di autosufficienza
art. 15, comma primo, del decreto legislativo n. 504/1995
Termine prescrizionale quinquennale per le accise: la Corte ha rilevato che il termine era stato interrotto dall'esercizio dell'azione penale e quindi la pretesa era tempestiva
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Obbligo di motivazione degli atti tributari (anche per relationem); la Corte ha confermato che la motivazione per relationem è valida se il contribuente ha già avuto conoscenza degli atti richiamati o se l'atto richiama il contenuto essenziale
art. 2729 cod. civ.
Regole sulle presunzioni legali e giudiziali: la Corte ha affermato che la valutazione delle presunzioni è riservata al giudice di merito e apprezzabile in cassazione solo se sussiste vizio di sussunzione
art. 2697 cod. civ.
Regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi fosse stato errato trasferimento dell'onere probatorio e che la valutazione fosse devoluta al giudice di merito
art. 270 cod. proc. pen.
Principio sul valore delle intercettazioni e delle dichiarazioni penali: la Corte ha ricordato che il giudice tributario può valutare liberamente tali elementi nel rispetto dei limiti probatori propri del processo tributario
art. 7 e art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992
Norme sul procedimento tributario e sui termini per la produzione documentale: la Corte ha applicato i principi di ammissibilità della produzione e dei limiti probatori nel giudizio tributario
art. 20 del decreto legislativo n. 74/2000
Limiti probatori connessi alle prove raccolte in sede penale: la Corte ha ricordato che tali limiti non impediscono in radice l'utilizzo nel processo tributario quando siano presenti elementi indiziari valutabili
art. 111 Cost. e art. 24 Cost.
Garanzie costituzionali del giusto processo e della difesa: la Corte ha ritenuto che non fossero stati violati in modo da giustificare la cassazione, posto che è riservata ai giudici di merito la valutazione delle prove
art. 348 ter cod. proc. civ.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di questioni già decise in entrambi i gradi di merito: la Corte ha invocato tale norma per escludere censure sull'omesso esame di fatti già affrontati
art. 54, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
Rinvio normativo applicato ai termini processuali per valutare la disciplina dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 ter
art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992
Regola sulla produzione documentale in appello: la Corte ha ricordato che taluni depositi tardivi possono essere sanati se il documento è presente nel fascicolo di primo grado
art. 2 (commi 2,3,4) e art. 40 (comma 1, lett. b e c) del Testo Unico Accise (TUA)
Definizioni e presupposti di imponibilità e responsabilità tributaria in materia di olii minerali: la Corte ha ritenuto che, ove emergano elementi indiziari, l'Ufficio possa pretendere l'accisa da chi abbia concorso alla frode
art. 1298 cod. civ.
Regola sulla quantificazione del danno e prova del fatto: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla errata quantificazione quando si tratta di revisione di fatto
art. 112 cod. proc. civ.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha affermato che non è integrato il vizio di omessa pronuncia quando la pretesa è implicitamente rigettata dalla decisione
art. 366 cod. proc. civ. (principio di autosufficienza)
Principio per cui il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nella riproduzione degli atti decisivi: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi basati su atti non riprodotti o non specificati
Massime di principio
- In materia di accise l'Amministrazione può intimare il pagamento dell'imposta a chiunque risulti autore o concorrente nella frode, senza bisogno di una previa condanna penale; l'accertamento tributario è autonomo rispetto al processo penale.
- La valutazione delle prove, delle presunzioni e della congruità del materiale probatorio spetta principalmente al giudice del merito; la Cassazione sindaca solo vizi di diritto, manifesta illogicità o violazioni processuali formali.
- La motivazione per relationem di un atto tributario è lecita quando il contribuente ha già avuto conoscenza degli atti richiamati o quando l'atto riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato; in assenza di ciò la motivazione può essere censurata.
- Una sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia ostativa all'accertamento tributario: nel giudizio tributario possono trovare ingresso presunzioni semplici che, pur non bastando per una condanna penale, possono giustificare l'accertamento fiscale fino a prova contraria.
- In cassazione i ricorsi devono essere autosufficienti: chi contesta la mancata valutazione di documenti o atti deve riprodurne nel ricorso il contenuto essenziale e indicarne la collocazione processuale per consentirne l'esame.
- Le eccezioni processuali sollevate per la prima volta in appello (es. obbligo di contraddittorio preventivo) possono essere ritenute inammissibili se non contestate in primo grado; la tempestività delle deduzioni processuali è rilevante.
- L'esercizio dell'azione penale può interrompere i termini di prescrizione delle imposte (accise); occorre verificare la storia dei termini e le interruzioni per valutare la tempestività dell'accertamento.
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