Corte di giustizia, Sentenza C-420/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021. — Maksu- ja Tolliamet contro Heavyinstall OÜ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 16 – Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Assistenza reciproca – Domanda di misure cautelari – Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell’adozione di misure cautelari – Competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro adito a valutare e riesaminare la giustificazione di tali misure – Principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento. — Causa C-420/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE in materia di recupero transfrontaliero dei crediti fiscali e doganali. In una controversia tra l’amministrazione estone e una società destinataria di un sequestro richiesto dalla Finlandia, la Corte afferma che il giudice dello Stato membro adito non può riesaminare nel merito i presupposti sostanziali della misura cautelare. La valutazione effettuata dallo Stato richiedente, specie se allegata alla domanda, vincola il giudice adito, che può verificare solo la conformità procedurale alla legge e alle prassi nazionali, nel quadro della fiducia reciproca e dell’effettività del sistema di assistenza.
Interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE: il giudice dello Stato membro adito per misure cautelari nel recupero transfrontaliero dei crediti fiscali è vincolato alla valutazione compiuta dallo Stato membro richiedente sui presupposti di fatto e di diritto della misura.
La questione giuridica
Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro adito, quando decide sulla domanda di misure cautelari presentata nell’ambito dell’assistenza reciproca, possa riesaminare autonomamente i presupposti sostanziali della misura secondo il proprio diritto nazionale oppure debba attenersi alla valutazione già effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, anche quando tale valutazione è contenuta nel documento allegato alla domanda ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma.
Principio di diritto
L’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE impone che, nella procedura di assistenza per l’adozione di misure cautelari, i giudici dello Stato membro adito non effettuino un nuovo esame dei presupposti sostanziali della misura alla luce del proprio diritto nazionale, ma siano in linea di principio vincolati dalla valutazione compiuta dalle autorità dello Stato membro richiedente, soprattutto quando tale valutazione risulta dal documento allegato alla domanda; al giudice adito resta solo il controllo della conformità della procedura alle norme e prassi del proprio Stato, salve le eccezioni espressamente previste dalla direttiva e dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/24/UE
- Articolo 14 della direttiva 2010/24/UE
- Articolo 16 della direttiva 2010/24/UE
- Articolo 17 della direttiva 2010/24/UE
- Articolo 18 della direttiva 2010/24/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
- Articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011
- Maksukorralduse seadus (codice tributario estone), articolo 1361
Interpretazione dell’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema estone) in una controversia tra la Maksu- ja Tolliamet e la Heavyinstall OÜ. Il tema è il riparto di competenze tra Stato membro richiedente e Stato membro adito nella procedura di assistenza reciproca per l’adozione di misure cautelari finalizzate al recupero di crediti fiscali.
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione tributaria finlandese aveva ottenuto dal giudice finlandese una decisione provvisoria di sequestro di beni della Heavyinstall OÜ per garantire un credito fiscale di circa 320.022 euro. Su tale base, la Finlandia aveva chiesto all’Estonia, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/24, di adottare misure cautelari nei confronti della società, allegando la decisione giudiziaria finlandese.
L’amministrazione estone aveva quindi adito il Tribunale amministrativo di Tallinn chiedendo il sequestro di beni e conti bancari della società. I giudici estoni di primo e secondo grado avevano respinto la domanda ritenendo non provati i presupposti richiesti dall’articolo 1361 del codice tributario estone, cioè il rischio che l’esecuzione futura del credito diventasse molto più difficile o impossibile per la condotta del debitore.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se il giudice dello Stato membro adito, nel decidere sulla domanda di misure cautelari, fosse vincolato dalla valutazione compiuta dal giudice dello Stato membro richiedente sulla necessità e giustificazione della misura, oppure se potesse svolgere una propria verifica autonoma dei presupposti sulla base del diritto interno.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2010/24/UE, specialmente gli articoli 14, 16, 17 e 18;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011, in particolare l’articolo 15 e l’allegato III;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio.
Rileva inoltre che l’articolo 14 della direttiva distribuisce la competenza sulle controversie tra Stato richiedente e Stato adito, mentre l’articolo 18 elenca solo alcune eccezioni tassative al dovere di assistenza.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dall’interpretazione letterale dell’articolo 16: lo Stato adito deve adottare misure cautelari se esse sono consentite dal proprio diritto nazionale e dalle proprie prassi amministrative, purché tali misure siano possibili anche nello Stato richiedente in una situazione analoga. Il testo, però, non autorizza un riesame autonomo dei presupposti sostanziali della misura da parte del giudice adito.
Decisivo è il secondo comma dell’articolo 16, secondo cui il documento allegato alla domanda di assistenza non è soggetto ad alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato adito. Da ciò la Corte deduce che l’analisi contenuta in tale documento, normalmente relativa ai presupposti della misura secondo il diritto dello Stato richiedente, non può essere rielaborata dal giudice adito.
Sul piano sistematico, la Corte richiama la ripartizione di competenze già affermata con riferimento all’articolo 14 della direttiva nella sentenza Metirato: le controversie sul credito e sui titoli esecutivi spettano allo Stato richiedente, mentre lo Stato adito conosce solo degli atti propri. Per analogia, anche in materia di misure cautelari il giudice adito può controllare la correttezza procedurale secondo la propria disciplina, ma non la sussistenza dei presupposti sostanziali della misura.
La Corte valorizza poi il principio di fiducia reciproca, nonché le esigenze di effettività e rapidità del sistema di assistenza. Un nuovo esame dei presupposti sostanziali da parte del giudice adito sarebbe incompatibile con tali obiettivi e potrebbe generare valutazioni contraddittorie tra le autorità dei due Stati membri.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che i giudici dello Stato membro adito sono, in linea di principio, vincolati dalla valutazione effettuata dallo Stato membro richiedente circa l’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’adozione delle misure cautelari, soprattutto quando tale valutazione è contenuta nel documento allegato alla domanda ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma.
Principio affermato
Nella procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE, il giudice dello Stato membro adito non può sostituire con una propria valutazione quella effettuata dallo Stato membro richiedente sui presupposti sostanziali della misura cautelare; può solo verificare la conformità della procedura alle norme e prassi nazionali dello Stato adito, salvo le eccezioni tassative previste dalla direttiva.
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