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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-484/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021. — Lexel AB contro Skatteverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Imposizione di imprese associate – Normativa fiscale che esclude per le società con sede in uno Stato membro la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società stabilita in un altro Stato membro, appartenente al medesimo gruppo di società, in caso di conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale. — Causa C-484/19

Giurisprudenza europea62019CJ0484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la normativa svedese che, in materia di interessi infragruppo, consente la deduzione in via generale ma la esclude quando l'operazione è diretta principalmente a ottenere un vantaggio fiscale sostanziale. Nel caso concreto, la deduzione era negata a Lexel AB per interessi corrisposti a una società collegata stabilita in Francia, mentre un'operazione interna tra società svedesi avrebbe beneficiato del regime dei trasferimenti finanziari infragruppo. La Corte ha ritenuto che tale differenza di trattamento restrinja la libertà di stabilimento e non sia giustificata dalle finalità invocate dallo Stato membro. La disciplina svedese è quindi incompatibile con l'articolo 49 TFUE.

Libertà di stabilimento e deducibilità degli interessi infragruppo: incompatibilità con l'articolo 49 TFUE di una regola svedese che nega la deduzione se il mutuo tra società collegate estere mira a un vantaggio fiscale sostanziale, quando un'operazione interna sarebbe fiscalmente neutra.

La questione giuridica

Se l'articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale che impedisce a una società svedese di dedurre oneri finanziari verso una società del medesimo gruppo stabilita in un altro Stato membro, perché l'operazione sarebbe stata conclusa principalmente per ottenere un vantaggio fiscale sostanziale, quando tale vantaggio non sarebbe rilevante se entrambe le società fossero stabilite in Svezia, in quanto si applicherebbero le norme sui trasferimenti finanziari infragruppo.

Principio di diritto

L'articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale che esclude la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti a una società del medesimo gruppo stabilita in un altro Stato membro per il solo fatto che il debito sarebbe stato contratto principalmente per conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, quando, in una situazione puramente interna, il vantaggio non sarebbe rilevante perché opererebbero regole di trasferimento infragruppo. Una simile disciplina introduce una disparità di trattamento tra situazioni comparabili e non può essere giustificata né dalla lotta all'evasione/elusione fiscale né dalla tutela dell'equilibrata ripartizione del potere impositivo, poiché non si limita alle costruzioni puramente artificiali.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Legge svedese sull'imposta sul reddito (inkomstskattelagen 1999:1229), capitolo 16, articolo 1
  • Legge svedese sull'imposta sul reddito, capitolo 24, articoli 10 a), 10 b), 10 d), 10 e)
  • Legge svedese sull'imposta sul reddito, capitolo 35, articoli 1, 2, 2 a), 3, 5, 6

Libertà di stabilimento e deducibilità degli interessi infragruppo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa svedese) in una controversia tra Lexel AB e Skatteverket. Il tema è la compatibilità con l'articolo 49 TFUE della normativa svedese che nega la deduzione di oneri finanziari pagati a una società collegata stabilita in un altro Stato membro quando l'obbligazione sia stata assunta principalmente per conseguire un vantaggio fiscale sostanziale.

Fatti e procedimento principale

Lexel AB, società svedese del gruppo Schneider Electric, aveva finanziato l'acquisto di partecipazioni in una società del gruppo mediante un mutuo concesso da un'altra società del gruppo, stabilita in Francia. Gli interessi pagati alla finanziatrice rispettavano la regola del 10%, ma l'amministrazione fiscale svedese ha comunque negato la deducibilità applicando la cosiddetta clausola derogatoria, sostenendo che l'operazione era stata posta in essere per ottenere un vantaggio fiscale sostanziale.

I giudici nazionali di primo e secondo grado avevano ritenuto applicabile la clausola e avevano anche osservato che, se la società mutuante fosse stata stabilita in Svezia, il risultato fiscale sarebbe stato diverso, perché la normativa sui trasferimenti finanziari infragruppo avrebbe consentito la deduzione. La Corte suprema amministrativa ha quindi chiesto se tale differenza di trattamento sia compatibile con la libertà di stabilimento.

Normativa nazionale rilevante

La Corte ricostruisce il sistema svedese così riassumendolo:

  • gli oneri finanziari sono in linea di principio deducibili;
  • per debiti verso imprese associate, la deduzione è esclusa salvo due eccezioni principali: la regola del 10% e la giustificazione commerciale;
  • la clausola derogatoria esclude comunque la deduzione quando il motivo principale dell'obbligazione è il conseguimento di un vantaggio fiscale sostanziale;
  • il regime dei trasferimenti finanziari infragruppo consente, a determinate condizioni, deduzioni tra società del gruppo, ma solo se la beneficiaria è soggetta a imposizione in Svezia.

Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione

La Corte osserva che una società svedese che si finanzia presso una società collegata stabilita in un altro Stato membro è trattata in modo meno favorevole rispetto a una situazione interna analoga, nella quale un trasferimento infragruppo tra società svedesi renderebbe inutile il ricorso al mutuo e neutralizzerebbe il problema fiscale. Ne deriva una disparità di trattamento idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di stabilimento.

La Corte precisa che la comparabilità delle situazioni va valutata in base all'oggetto e al contenuto delle norme nazionali: nel caso di specie, la situazione transfrontaliera e quella interna sono comparabili quanto alla deduzione degli oneri finanziari.

Ragionamento della Corte: mancata giustificazione

La Corte esamina le giustificazioni invocate dallo Stato svedese: repressione dell'evasione/elusione fiscale e tutela della ripartizione equilibrata del potere impositivo.

Quanto alla lotta all'elusione, la Corte ricorda che una restrizione è legittima solo se mira a contrastare costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica. La clausola svedese, invece, non si limita a tali ipotesi, perché opera anche su operazioni reali e concluse a condizioni di mercato, laddove il motivo principale sia fiscale. Ciò rende la misura sproporzionata.

Quanto alla ripartizione del potere impositivo, la Corte osserva che la disciplina non è collegata a un regime di consolidamento fiscale o a una compensazione generale di utili e perdite, ma incide soltanto sulla deduzione di interessi. Non si può quindi parlare di un vantaggio che lo Stato membro possa riservare alle sole società residenti per preservare l'equilibrio impositivo. La Corte respinge anche la giustificazione cumulativa fondata insieme su elusione e ripartizione del potere impositivo.

Dispositivo

La Corte dichiara che l'articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale come quella svedese, per cui una società stabilita in uno Stato membro non può dedurre gli oneri finanziari corrisposti a una società del medesimo gruppo stabilita in un altro Stato membro, per il solo fatto che l'obbligazione sia stata assunta principalmente per conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, quando tale vantaggio non sarebbe fiscalmente rilevante in un'operazione interna soggetta alle regole sui trasferimenti finanziari infragruppo.

Impatto pratico

La pronuncia è rilevante per la fiscalità di gruppo e per la deducibilità degli interessi in operazioni infragruppo transfrontaliere. La Corte ribadisce che gli Stati membri non possono riservare a fattispecie interne un trattamento più favorevole rispetto a operazioni comparabili con controparti stabilite in altri Stati membri, salvo che la misura sia davvero diretta e proporzionata alla repressione di costruzioni artificiose.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposta sulle societàdeducibilità degli interessielusione fiscalefiscalità diretta

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