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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-255/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2021. — Secretary of State for the Home Department contro O A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Qualità di rifugiato – Articolo 2, lettera c) – Cessazione dello status di rifugiato – Articolo 11 – Mutamento di circostanze – Articolo 11, paragrafo 1, lettera e) – Possibilità di avvalersi della protezione del paese di origine – Criteri di valutazione – Articolo 7, paragrafo 2 – Sostegno economico e sociale – Irrilevanza. — Causa C-255/19

Giurisprudenza europea62019CJ0255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio dell’Upper Tribunal britannico, chiarisce i criteri per la cessazione dello status di rifugiato di un cittadino somalo proveniente da Mogadiscio. La protezione del paese d’origine, ai sensi della direttiva qualifiche, deve essere una protezione contro le persecuzioni in senso giuridico e istituzionale, non un mero supporto familiare o clanico. Il sostegno economico e sociale di famiglia o clan non può quindi sostituire la protezione statale né incidere sulla valutazione del timore fondato di persecuzione.

Cessazione dello status di rifugiato: la protezione del paese d’origine deve essere statale e il sostegno economico/sociale di famiglia o clan non basta a escludere il timore fondato di persecuzione

La questione giuridica

Se, ai fini della cessazione dello status di rifugiato ex articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, la "protezione del paese di cui ha la cittadinanza" debba essere intesa come protezione statale; se, nella valutazione del timore fondato di persecuzione e della protezione ai sensi dell’articolo 7, debbano applicarsi gli stessi criteri; e se un sostegno sociale ed economico fornito da famiglia o clan possa essere considerato protezione rilevante o incidere sulla valutazione del timore fondato.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini della cessazione dello status di rifugiato ex articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2004/83, la protezione rilevante è la stessa che giustifica il riconoscimento dello status e deve quindi consistere in una protezione contro gli atti di persecuzione fornita dallo Stato o da soggetti che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, secondo i requisiti dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2. Ne consegue che un mero sostegno sociale ed economico della famiglia o del clan non integra la protezione richiesta, non rileva ai fini della valutazione dell’effettività o disponibilità della protezione statale e non può, da solo, escludere o far cessare il timore fondato di persecuzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 9 direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2004/83/CE
  • Articolo 15 direttiva 2004/83/CE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione A, paragrafo 2
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione C, paragrafo 5
  • Direttiva 2011/95/UE

Cessazione dello status di rifugiato e irrilevanza del sostegno familiare o clanico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) del Regno Unito nell’ambito di una controversia tra il Secretary of State for the Home Department e OA, cittadino somalo. Il giudizio verte sulla revoca dello status di rifugiato riconosciuto a OA e sull’interpretazione della direttiva 2004/83/CE in materia di protezione internazionale.

Fatti e procedimento principale

OA, membro del clan minoritario Reer Hamar di Mogadiscio, aveva subito negli anni ’90 gravi violenze da parte di una milizia del clan Hawiye. Dopo aver lasciato la Somalia e ottenuto nel Regno Unito lo status di rifugiato come persona a carico della moglie, il Ministro dell’Interno ha avviato la procedura di revoca dello status e, con decisione del 27 settembre 2016, lo ha effettivamente revocato per mutamento delle circostanze in Somalia.

Nel procedimento nazionale, il giudice del rinvio ha osservato che a Mogadiscio non esisterebbero più milizie di clan né violenza o discriminazione basata sui clan, e che il rimpatriato potrebbe contare su un sostegno economico e sociale della famiglia o del clan. OA ha contestato tale ricostruzione, sostenendo di avere ancora un fondato timore di persecuzione e che le autorità somale non garantirebbero una protezione effettiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se la "protezione del paese di cui il cittadino ha la cittadinanza" debba essere intesa come protezione da parte dello Stato;
  • se la verifica della protezione debba seguire gli stessi criteri sia nella fase di riconoscimento dello status di rifugiato sia in quella di cessazione;
  • se il sostegno garantito da soggetti privati, come famiglia o clan, possa essere considerato protezione rilevante;
  • se tale sostegno possa incidere sulla valutazione del permanere di un timore fondato di persecuzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama la Convenzione di Ginevra del 1951 e, nel diritto dell’Unione, la direttiva 2004/83/CE, in particolare:

  • articolo 2, lettera c), che definisce il rifugiato;
  • articolo 7, paragrafi 1 e 2, sui soggetti che offrono protezione e sui relativi requisiti;
  • articolo 9, sugli atti di persecuzione;
  • articolo 11, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, sulla cessazione dello status di rifugiato. La direttiva 2011/95/UE è menzionata solo come atto che ha abrogato la direttiva 2004/83/CE, ma non si applica al Regno Unito nel caso di specie.

Ragionamento della Corte: simmetria tra riconoscimento e cessazione

La Corte ribadisce che, come già affermato nella sentenza Salahadin Abdulla, la cessazione dello status di rifugiato è speculare al suo riconoscimento. Lo status cessa quando le circostanze che avevano giustificato il riconoscimento sono venute meno e il paese di origine è tornato a offrire una protezione effettiva contro gli atti di persecuzione.

Di conseguenza, la protezione rilevante ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), è la medesima protezione contro le persecuzioni richiesta per il riconoscimento dello status ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ed essa deve soddisfare i criteri dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2. In concreto, ciò richiede misure adeguate per impedire gli atti persecutori, un sistema giuridico effettivo per individuarli, perseguirli e punirli, e l’accesso effettivo del richiedente a tale protezione.

Ragionamento della Corte: irrilevanza del sostegno di famiglia e clan

La Corte esclude che un mero sostegno sociale ed economico fornito da famiglia o clan possa integrare la protezione richiesta. Tale sostegno, infatti, non è idoneo a prevenire o sanzionare atti di persecuzione e non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 2.

La Corte precisa inoltre che tale sostegno non è rilevante nemmeno per valutare l’effettività o la disponibilità della protezione statale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), poiché la nozione di persecuzione di cui all’articolo 9 riguarda violazioni gravi dei diritti umani, non semplici difficoltà economiche. Neppure l’eventuale supporto materiale volto ad agevolare il reinserimento a Mogadiscio può dunque sostituire la protezione giuridica contro le persecuzioni.

Rapporto con il timore fondato di persecuzione

La Corte chiarisce che la valutazione del timore fondato di persecuzione e quella della protezione sono strettamente connesse: se il paese di origine offre una protezione effettiva contro le persecuzioni, viene meno il presupposto del timore fondato. Tuttavia, tale protezione deve essere sempre una protezione conforme ai requisiti minimi dell’articolo 7, paragrafo 2; non è sufficiente qualsiasi forma di aiuto privato o sociale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che:

  • la protezione che può far cessare lo status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti richiesti per il riconoscimento dello status;
  • il sostegno sociale ed economico garantito da famiglia o clan non costituisce protezione rilevante ai fini della direttiva 2004/83/CE;
  • tale sostegno non può essere preso in considerazione né per valutare l’effettività della protezione statale né per escludere il persistente timore fondato di persecuzione.

Le spese sono rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente nel procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalestatus di rifugiatocessazione della protezione internazionaleprotezione statalemigrazione

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