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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-301/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 gennaio 2021. — Commissione europea contro Printeos, SA. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Ammende – Annullamento – Rimborso dell’importo di base dell’ammenda – Articolo 266 TFUE – Interessi moratori – Distinzione tra interessi moratori e interessi compensativi – Calcolo degli interessi – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. — Causa C-301/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione e accoglie l’impugnazione incidentale di Printeos. Conferma che, dopo l’annullamento dell’ammenda e il rimborso dell’importo pagato provvisoriamente, la Commissione deve corrispondere interessi moratori dal giorno del pagamento al giorno del rimborso. La Corte precisa che l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 non deroga all’articolo 266 TFUE e non può ridurre il diritto agli interessi dovuti. Annulla però il punto della sentenza del Tribunale che aveva negato gli interessi sulla somma risarcitoria dal 31 marzo 2017, e li riconosce fino al pagamento integrale.

Impugnazione in materia di concorrenza e ammende: gli interessi dovuti sul rimborso di un’ammenda annullata devono essere qualificati come interessi moratori, calcolati dal pagamento provvisorio al rimborso, e l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 non esclude tale obbligo.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se, dopo l’annullamento di una decisione che irroga un’ammenda antitrust pagata a titolo provvisorio, l’articolo 266 TFUE imponga alla Commissione di rimborsare l’importo con interessi moratori fin dalla data del pagamento provvisorio; 2) se l’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012 limiti o escluda tale obbligo; 3) se il Tribunale abbia violato il principio ne ultra petita e i diritti della difesa riqualificando la domanda di Printeos da interessi compensativi a interessi moratori; 4) se il Tribunale abbia errato nel liquidare gli interessi successivi alla pronuncia della sentenza impugnata invece che dalla data del ricorso.

Principio di diritto

In caso di annullamento di una decisione della Commissione che ha imposto un’ammenda e che è stata pagata provvisoriamente, la Commissione è tenuta, in esecuzione dell’articolo 266 TFUE, a rimborsare l’importo indebitamente riscosso corredato di interessi moratori calcolati dalla data del pagamento provvisorio fino al rimborso integrale. L’articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012 deve essere interpretato in modo conforme al diritto primario e non esclude tale obbligo; gli eventuali "interessi prodotti" dell’investimento degli importi incassati provvisoriamente rilevano solo nei limiti in cui coprano gli interessi moratori dovuti. Il Tribunale ha quindi correttamente respinto la difesa della Commissione, ma ha errato nel limitare gli interessi sulla somma risarcitoria dal 31 marzo 2017 in poi: tali interessi dovevano decorrere da quella data fino al pagamento integrale.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 83 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione Commissione c/ Printeos: interessi dovuti sul rimborso di un’ammenda annullata

La causa riguarda un’impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella controversia tra la Commissione e Printeos SA, in materia di ammende antitrust. Al centro vi è la disciplina degli interessi dovuti quando un’ammenda, pagata provvisoriamente, viene poi annullata e rimborsata.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva irrogato a Printeos un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE. Printeos aveva impugnato la decisione e, nel frattempo, aveva pagato l’ammenda a titolo provvisorio. Dopo l’annullamento dell’ammenda da parte del Tribunale, la Commissione aveva rimborsato il capitale, ma non gli interessi richiesti da Printeos per il periodo tra il pagamento provvisorio e il rimborso.

Printeos aveva quindi agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento del danno corrispondente agli interessi non percepiti. Il Tribunale le aveva dato ragione solo in parte, qualificando la somma dovuta come danno da mancato pagamento di interessi moratori ai sensi dell’articolo 266 TFUE, ma aveva limitato la decorrenza degli interessi sulla somma risarcitoria alla data della sua sentenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 266 TFUE, sull’obbligo dell’istituzione di adottare le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza di annullamento;
  • l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003, sulla competenza giurisdizionale in materia di ammende antitrust;
  • gli articoli 78, 83, 90 e 111 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, relativi al recupero delle ammende, all’investimento delle somme incassate provvisoriamente e agli interessi di mora.

Primo motivo: ne ultra petita e diritti della difesa

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse violato i diritti della difesa e il principio ne ultra petita, perché Printeos aveva parlato di "interessi compensativi" e il Tribunale aveva invece accolto la domanda come concernente "interessi moratori".

La Corte respinge l’argomento. Il Tribunale si era limitato a qualificare giuridicamente i fatti allegati da Printeos, senza modificare l’oggetto della controversia né concedere qualcosa di diverso dall’importo richiesto. La riqualificazione è stata giudicata conforme al principio iura novit curia.

Secondo e terzo motivo: interpretazione dell’articolo 266 TFUE e ruolo dell’articolo 90 del regolamento delegato

La Commissione sosteneva che l’articolo 266 TFUE non le imponesse un obbligo assoluto di corrispondere interessi moratori dal pagamento provvisorio e che l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 disciplinasse in modo esaustivo il rimborso.

La Corte ribadisce che, quando somme sono state riscosse in violazione del diritto dell’Unione o in base a un atto annullato, il diritto dell’Unione impone la restituzione con interessi. Nel caso di annullamento di un atto che ha comportato il pagamento di una somma all’Unione, gli interessi moratori costituiscono una misura di esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Quanto all’articolo 90 del regolamento delegato, la Corte afferma che esso va interpretato conformemente al diritto primario e non può escludere l’obbligo di corrispondere interessi moratori. Se gli "interessi prodotti" dall’investimento della somma provvisoriamente incassata sono inferiori agli interessi moratori dovuti, o se il rendimento è nullo o negativo, la Commissione deve corrispondere la differenza. Nel caso di Printeos, essendo pacifico che l’investimento non aveva prodotto interessi, la Commissione era tenuta a corrispondere interessi moratori sull’importo rimborsato.

Quinto motivo: legalità e certezza del diritto

La Commissione invocava anche la legalità e la certezza del diritto, sostenendo che la decisione del 2014 fissava già le condizioni degli interessi e che essa aveva tempestivamente rimborsato il capitale.

La Corte respinge il motivo: l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014 riguarda solo le modalità di pagamento provvisorio o di prestazione della garanzia da parte dell’impresa, non le condizioni del successivo rimborso dopo l’annullamento. L’obbligo di aggiungere interessi moratori discende direttamente dall’articolo 266 TFUE.

Quarto motivo: responsabilità extracontrattuale dell’Unione

La Commissione contestava anche la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata e del danno. La Corte ricorda che, quando l’istituzione non dispone di alcun margine discrezionale, la semplice violazione del diritto dell’Unione può bastare a integrare una violazione sufficientemente qualificata. Poiché la Commissione doveva corrispondere gli interessi moratori e non lo ha fatto, il danno subito da Printeos coincide con gli interessi non percepiti.

Impugnazione incidentale di Printeos

Printeos chiedeva che gli interessi sulla somma risarcitoria decorressero non dalla sentenza del Tribunale, ma almeno dalla data del ricorso. La Corte dichiara ricevibile l’impugnazione incidentale e rileva che il Tribunale ha omesso una motivazione adeguata nel negare gli interessi per il periodo compreso tra il 31 marzo 2017 e la sentenza. Considerate le peculiarità del caso, la Corte afferma che la capitalizzazione degli interessi era giustificata, poiché altrimenti Printeos non sarebbe stata compensata per la perdita di godimento degli interessi dovuti.

Dispositivo

La Corte:

  • respinge l’impugnazione principale della Commissione;
  • accoglie l’impugnazione incidentale di Printeos;
  • annulla il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
  • condanna la Commissione a pagare a Printeos interessi sull’importo di EUR 184592,95 al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali dal 31 marzo 2017 fino al pagamento integrale;
  • pone a carico della Commissione le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • il rimborso di un’ammenda annullata va accompagnato da interessi moratori se il pagamento era stato effettuato a titolo provvisorio;
  • l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 non limita l’obbligo derivante dall’articolo 266 TFUE;
  • la riqualificazione di una domanda da interessi compensativi a interessi moratori è consentita se non altera l’oggetto della lite;
  • in casi particolari, gli interessi richiesti in giudizio possono essere ulteriormente maggiorati per il periodo successivo alla proposizione del ricorso e fino al pagamento effettivo.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammende antitrustinteressi moratoriresponsabilità extracontrattuale dell’unionecontabilità e bilancio ue

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