Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-655/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 gennaio 2021. — LN contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2 – Articolo 9 – Nozioni di “attività economica” e di “soggetto passivo” – Operazioni finalizzate a ricavare da un bene introiti aventi carattere di stabilità – Acquisto da parte di un creditore di beni immobili pignorati nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare prestiti garantiti da ipoteca e vendita di tali beni immobili – Mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. — Causa C-655/19

Giurisprudenza europea62019CJ0655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio della Curtea de Apel Alba Iulia, ha chiarito che non ogni vendita di immobili genera un’attività economica IVA. Nel caso del creditore che si aggiudica immobili pignorati e li rivende per recuperare prestiti non rimborsati, occorre verificare se vi sia stata una vera attività di sfruttamento commerciale del bene oppure solo gestione del patrimonio privato. In assenza di iniziative attive di commercializzazione, la risposta è negativa: non vi è soggetto passivo e non vi è imponibilità IVA.

IVA: la vendita di immobili aggiudicati da un creditore nell’ambito di esecuzione forzata per recuperare un prestito non costituisce, di per sé, attività economica né comporta la qualità di soggetto passivo quando si tratta di mera gestione del patrimonio privato.

La questione giuridica

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che l’operazione con cui un creditore si aggiudica, in una procedura esecutiva, un immobile ipotecato e successivamente lo vende per recuperare il prestito concesso costituisce un’attività economica; e, in caso affermativo, se il soggetto debba essere considerato soggetto passivo IVA.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’acquisto in sede esecutiva di un immobile ipotecato e la sua successiva vendita, effettuati dal creditore per recuperare il capitale prestato e ricostituire il proprio patrimonio, non integrano di per sé un’attività economica ai fini dell’IVA se si inseriscono nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella gestione del patrimonio privato; di conseguenza, per tali operazioni il creditore non può essere qualificato come soggetto passivo IVA e la cessione non è soggetta all’imposta.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE

Vendita di immobili aggiudicati in esecuzione forzata e IVA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Alba Iulia in materia di IVA. La Corte è chiamata a stabilire se la successiva vendita di immobili acquistati da un creditore in una procedura di esecuzione forzata, avviata per recuperare prestiti garantiti da ipoteca, integri un’attività economica e comporti la qualità di soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA.

Fatti e procedimento principale

Nel 2009 LN aveva concesso a un terzo prestiti per complessivi EUR 80.400, garantiti da ipoteca su più immobili. Poiché i prestiti non erano stati rimborsati, gli immobili furono venduti all’asta e tre di essi furono aggiudicati a LN. Negli anni 2010, 2011 e 2012 LN rivendette tali immobili; in sede di verifica fiscale, l’amministrazione ritenne che le operazioni avessero generato introiti tali da configurare un’attività economica stabile, con conseguente obbligo di registrazione IVA dal 10 luglio 2010.

L’amministrazione contestò inoltre che gli immobili fossero stati acquistati per uso personale, sostenendo invece che fossero stati acquisiti con finalità di rivendita. Con avviso di accertamento del 28 marzo 2016 furono quindi richiesti IVA, interessi e penalità. Il ricorso di LN fu accolto in primo grado, ma l’amministrazione propose appello.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’operazione mediante la quale un creditore si aggiudica, in una procedura esecutiva, un immobile ipotecato e lo rivende dopo un certo tempo per recuperare il prestito possa essere qualificata come attività economica, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva IVA;
  • se, per tale operazione, il soggetto debba essere considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono imponibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’IVA ha ambito di applicazione ampio, ma solo le attività aventi carattere economico sono imponibili. La nozione di attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, include in particolare lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

La giurisprudenza richiamata precisa che:

  • il mero acquisto e la mera vendita di un bene non bastano, di per sé, a integrare uno sfruttamento economico;
  • il semplice esercizio del diritto di proprietà non costituisce attività economica;
  • è invece rilevante la presenza di iniziative attive di commercializzazione, simili a quelle di un produttore, commerciante o prestatore di servizi.

Nel caso concreto, la Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dal giudice nazionale, LN aveva acquistato gli immobili all’asta non per svolgere un’attività di commercio immobiliare, ma per recuperare i propri crediti e ricostituire il proprio patrimonio. Inoltre, non risultava che avesse intrapreso attivamente iniziative di commercializzazione fondiaria o mobilitato mezzi analoghi a quelli di un operatore economico professionale.

La circostanza che egli si fosse presentato personalmente all’asta e avesse acquistato gli immobili non è sufficiente a trasformare l’operazione in attività economica. Al contrario, tali elementi depongono per una gestione del patrimonio privato. La Corte precisa anche che la controversia non verteva su vendite immobiliari connesse a una eventuale attività di concessione di prestiti svolta da LN come attività economica autonoma.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato in un’esecuzione forzata, avviata per recuperare un prestito precedentemente concesso, e lo rivende dopo qualche tempo, non costituisce di per sé un’attività economica quando rientra nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato. In tal caso, la persona non può essere considerata soggetto passivo IVA per tali operazioni.

Rilievo pratico

Per gli operatori fiscali e i professionisti, la sentenza conferma che la rivendita di beni acquisiti in sede esecutiva non va automaticamente trattata come attività commerciale imponibile. Occorre verificare se il soggetto abbia agito come investitore privato o, invece, come operatore che organizza e promuove la vendita con mezzi propri di un’attività economica.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità diretta e indirettaattività economicasoggetto passivovendita di immobili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.