Sentenza n. 322/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - della sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola che imponeva la ricostruzione integrale della carriera, il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 marzo 2023. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto al riconoscimento integrale del servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, con conseguente collocamento nella fascia stipendiale prevista dal contratto collettivo per il personale ATA a tempo indeterminato; aveva inoltre ordinato una nuova ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa. A fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta. Il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza era decorso senza adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Paola era stata notificata, era passata in giudicato e non era stata eseguita dall'Amministrazione nonostante il decorso del termine di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del TAR a cura del ricorrente. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, attribuendogli il compito di adottare, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui le spese dell'attività commissariale sono comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento della debenza degli interessi legali o, se maggiore, della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, legittima il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può imporre all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale della pronuncia e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza deve adottare, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie al pagamento delle somme dovute.
- Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, possono ritenersi comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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