Cassazione Civile, Ordinanza n. 34065/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del fideiussore di una società finanziata con mutuo fondiario. L’ingiunta oppose il decreto contestando, tra l’altro, la quantificazione del credito e la prova del titolo. Nel giudizio di opposizione il giudice ordinò l’esibizione dei piani di ammortamento; la parte opposta non vi ottemperò e mancava anche l’atto di quietanza del mutuo. Successivamente intervenne una prima cessionaria del credito, che produsse piano di ammortamento, estratti conto e dichiarazione di quietanza; poi intervenne una seconda cessionaria. Il tribunale dispose consulenza tecnica d’ufficio e, all’esito, accolse la pretesa creditoria. In appello, però, la corte territoriale ritenne che la documentazione prodotta tardivamente dall’interveniente non fosse utilizzabile per supplire alla mancata prova dei fatti principali costitutivi del credito, osservando che il piano di ammortamento acquisito non dimostrava né l’erogazione del finanziamento né la pattuizione degli interessi corrispettivi e di mora, e revocò il decreto ingiuntivo rigettando la domanda. In Cassazione le cessionarie deducevano, con tre motivi, violazione degli artt. 194 e 198 c.p.c. e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che nella consulenza tecnica contabile il c.t.u. può acquisire documenti necessari anche se non prodotti tempestivamente, purché in contraddittorio, e che la consulenza non sarebbe soggetta alle preclusioni istruttorie; inoltre sostenevano che la controparte non avesse manifestato dissenso all’uso dei documenti in sede peritale. La banca incorporante propose a sua volta ricorso incidentale, ma solo oltre il termine utile, eccepito dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale delle società cessionarie e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca incorporante perché tardivo, qualificandolo come ricorso successivo/incidentale proposto oltre il termine di 40 giorni decorrente dall’ultima notificazione. Ha inoltre affermato che la consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile non può sostituire l’onere probatorio della parte e non può essere utilizzata per introdurre prove dei fatti principali costitutivi del credito quando tali fatti non siano stati adeguatamente allegati e provati nei termini processuali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le ricorrenti, mentre entrambe sono state condannate a rifondere le spese alla controricorrente; è stata anche disposta la condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione era stato emesso in istruttoria, ma la sua mancata ottemperanza non poteva essere surrogata da una prova tardiva dei fatti principali tramite c.t.u.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
I termini perentori di produzione istruttoria erano rilevanti; la documentazione prodotta dopo la scadenza non era utilizzabile per provare i fatti principali costitutivi della pretesa.
art. 194 c.p.c.
La consulenza tecnica d’ufficio è ausilio del giudice e non mezzo per eludere le preclusioni probatorie e il riparto dell’onere della prova.
art. 198 c.p.c.
Nel solo esame contabile il c.t.u. può acquisire documenti necessari, ma non quelli diretti a provare i fatti principali che spettano alle parti; l’acquisizione di documenti non prodotti è comunque subordinata al rispetto del contraddittorio e dei limiti della norma.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione dell’uso dei documenti in sede di consulenza non consente di superare le preclusioni e le regole sull’onere della prova.
art. 157 c.p.c.
La doglianza relativa al mancato dissenso della controparte non vale a neutralizzare la preclusione istruttoria dedotta.
art. 2697 c.c.
Resta fermo il tradizionale riparto dell’onere della prova: chi agisce per il credito deve dimostrare i fatti costitutivi, che non possono essere sostituiti dalla consulenza tecnica.
art. 369 c.p.c.
Dal momento dell’ultima notificazione decorre il termine per il deposito del ricorso.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso va notificato nel termine previsto; nel caso concreto la controricorrente lo aveva depositato tempestivamente.
art. 371, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso successivo/incidentale deve rispettare il termine complessivo di 40 giorni; superato tale termine è inammissibile.
art. 373 c.p.c.
Non è stata pronunciata statuizione sulle spese dell’incidente processuale per difetto di prova documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo civile, la consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova dei fatti principali costitutivi della domanda: il consulente può acquisire documenti solo nei limiti necessari al quesito e senza sostituirsi alle parti nell’onere probatorio.
- L’acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non tempestivamente prodotti non è ammessa quando quei documenti servono a dimostrare il fatto principale posto a base della domanda o dell’eccezione; restano fermi i termini decadenziali e le preclusioni istruttorie.
- La mancata contestazione della controparte rispetto all’attività peritale non consente di derogare al riparto dell’onere della prova né di neutralizzare le preclusioni processuali.
- Il ricorso successivo o incidentale proposto oltre il termine di 40 giorni decorrente dall’ultima notificazione del ricorso principale è inammissibile.
- La prova del credito azionato in via monitoria deve essere completa e coerente già nel giudizio di merito; la documentazione tardiva non può sanare la carenza originaria di dimostrazione dei fatti costitutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33953/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2025 del 24/12/2025
- ordinanza_civile · 24 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →