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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26229/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi/società)

La controversia

La controversia nasce dalla successione della madre del ricorrente. Il ricorrente aveva agito nei confronti degli altri eredi e della società familiare deducendo la lesione della propria quota di legittima per effetto di disposizioni testamentarie e di atti di liberalità compiuti dalla de cuius. In particolare, sosteneva che, al momento della costituzione di una società in accomandita semplice nel 1992, la madre avesse conferito la farmacia di sua proprietà e che tale operazione avesse attribuito al figlio Giulio una partecipazione sociale corrispondente a una liberalità indiretta o donazione, tale da dover essere considerata nella riunione fittizia e nella verifica della lesione di legittima. Il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurava il criterio di calcolo seguito dalla Corte d'appello, sostenendo che lo stesso avrebbe duplicato il credito del figlio Giulio: una prima volta sottraendolo dal valore dell'azienda conferita, una seconda volta considerando quel medesimo credito per rendere pressoché paritario il conferimento del figlio rispetto a quello della madre. La Corte di merito, però, aveva ritenuto che il figlio avesse un credito verso la madre per l'incremento di valore dell'azienda derivante dal suo apporto nell'impresa familiare e che l'atto di costituzione della società avesse regolato anche i crediti e debiti maturati alla data del conferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul preteso doppio computo del credito del figlio, osservando che l'operazione societaria aveva semplicemente compensato e neutralizzato le partite contrapposte: da un lato il credito del figlio verso la madre per l'incremento di valore dell'azienda familiare, dall'altro il conferimento dell'azienda da parte della madre, con attribuzione al figlio di una partecipazione in natura di valore corrispondente. Secondo la Corte, in assenza di un effettivo impoverimento della madre o arricchimento del figlio, non ricorrevano i requisiti oggettivi della donazione. Ha inoltre rilevato che, in astratto, una liberalità sarebbe configurabile solo nell'eventuale divario tra credito e partecipazione attribuita, qualora tale divario fosse sorretto da spirito di liberalità, ma la Corte territoriale aveva escluso tale circostanza e tale statuizione non era stata censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dichiarato soggetto, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato dal ricorrente per violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'incremento di valore dell'azienda familiare riferibile all'attività del familiare coadiutore integra un credito di quest'ultimo verso il titolare dell'impresa.
  • Se il titolare dell'azienda soddisfa tale credito mediante attribuzione di una partecipazione sociale di valore corrispondente, l'operazione realizza una compensazione sostanziale tra partite opposte e non determina, di per sé, né impoverimento del disponente né arricchimento del beneficiario.
  • In assenza di un effettivo arricchimento senza corrispettivo, non ricorrono i requisiti oggettivi della donazione o della liberalità indiretta rilevante ai fini della riunione fittizia.
  • Una liberalità in un'operazione di conferimento societario può ravvisarsi solo nell'eventuale differenza tra il valore del credito soddisfatto e il valore della partecipazione ricevuta, purché il divario sia sorretto da spirito di liberalità; tale accertamento è di merito.
  • La censura di legittimità che deduca un erroneo criterio di calcolo deve confrontarsi con la ricostruzione dell'operazione compiuta dal giudice di merito e con gli atti richiamati, non potendo limitarsi ad allegare una duplicazione astratta del credito senza demolire la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioni
RamiSuccessioniContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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