Sentenza del 25/06/2018 n. 2901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Controllo automatico - Contraddittorio preventivo - Non necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che, prima della notifica della cartella derivante dal controllo automatico della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo e inviare la comunicazione di irregolarità. La contestazione riguardava un controllo ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, fondato su un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione, senza profili di incertezza su aspetti rilevanti.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. In caso di controllo automatico limitato alla rilevazione di un errore materiale o di un dato già risultante dalla dichiarazione, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Pertanto, l'omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina l'invalidità della cartella di pagamento, quando non vi siano incertezze interpretative o valutazioni discrezionali da sottoporre al contribuente.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Controllo automatico delle dichiarazioni
La norma consente all'amministrazione di verificare automaticamente la correttezza formale e aritmetica dei dati dichiarati e di procedere alla riscossione delle somme dovute. Quando il controllo evidenzia soltanto un errore materiale, non è necessario un contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non è necessario per ogni controllo fiscale: nei controlli automatici basati su errori materiali o aritmetici e su dati già presenti nella dichiarazione, l'amministrazione può procedere direttamente alla cartella.
- L'omessa comunicazione di irregolarità non comporta automaticamente l'annullamento della cartella; occorre verificare se il controllo implicava valutazioni, incertezze interpretative o elementi non desumibili immediatamente dalla dichiarazione.
- La comunicazione preventiva assume maggiore rilevanza quando il contribuente deve fornire chiarimenti, documenti o spiegazioni su aspetti sostanziali della dichiarazione, non quando si tratta di una semplice correzione automatica di un errore materiale.
- In una situazione analoga, è quindi necessario distinguere tra controllo meramente automatizzato e controllo che richiede un'effettiva valutazione della posizione fiscale: solo nel secondo caso l'assenza di interlocuzione preventiva può incidere sulla legittimità dell'atto.
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