Ordinanza n. 106/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di € 27.107,93 quale sanzione amministrativa edilizia ex artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 10 del 9 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e, in subordine, il risarcimento del danno. Sono state inoltre indicate, ove occorrenti, una valutazione dell’Agenzia del Territorio e una deliberazione della Giunta comunale. Nell’ambito del giudizio, il Comune ha chiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria/cautelare n. 275 del 28 febbraio 2026, sia quanto all’adempimento istruttorio sia quanto alla misura cautelare temporanea.
La decisione
Il TAR ha esaminato esclusivamente l’istanza comunale di revoca. Quanto alla revoca dell’adempimento istruttorio, ha preso atto della rinuncia dichiarata dal difensore del Comune, determinata dall’avvenuto adempimento nelle more del giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinta la relativa istanza. Quanto alla revoca della misura cautelare temporanea, l’ha dichiarata inammissibile perché non risultavano dedotti i presupposti previsti dall’art. 58 c.p.a., ossia mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente all’adozione del provvedimento cautelare. Il Comune avrebbe dovuto proporre l’ordinaria impugnazione della misura cautelare collegiale. È stata confermata la camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento
La revoca delle misure cautelari è ammissibile solo in presenza dei presupposti tipizzati dalla disposizione; in loro assenza, la richiesta è inammissibile e la parte deve utilizzare l’ordinaria impugnazione della misura cautelare collegiale.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza comunale impugnata; la presente ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza comunale impugnata; la presente ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare può essere richiesta ai sensi dell’art. 58 c.p.a. soltanto quando siano intervenuti mutamenti nelle circostanze o emergano fatti anteriori conosciuti soltanto successivamente all’adozione della misura.
- In assenza dei presupposti dell’art. 58 c.p.a., la richiesta di revoca di una misura cautelare collegiale è inammissibile; la parte deve avvalersi dell’ordinaria impugnazione cautelare.
- Quando l’adempimento istruttorio disposto dal giudice interviene nelle more del giudizio, la rinuncia alla relativa istanza di revoca determina l’estinzione di tale istanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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