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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione al pagamento di € 27.107,93 quale sanzione amministrativa edilizia ex artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 10 del 9 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e, in subordine, il risarcimento del danno. Sono state inoltre indicate, ove occorrenti, una valutazione dell’Agenzia del Territorio e una deliberazione della Giunta comunale. Nell’ambito del giudizio, il Comune ha chiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria/cautelare n. 275 del 28 febbraio 2026, sia quanto all’adempimento istruttorio sia quanto alla misura cautelare temporanea.

La decisione

Il TAR ha esaminato esclusivamente l’istanza comunale di revoca. Quanto alla revoca dell’adempimento istruttorio, ha preso atto della rinuncia dichiarata dal difensore del Comune, determinata dall’avvenuto adempimento nelle more del giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinta la relativa istanza. Quanto alla revoca della misura cautelare temporanea, l’ha dichiarata inammissibile perché non risultavano dedotti i presupposti previsti dall’art. 58 c.p.a., ossia mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente all’adozione del provvedimento cautelare. Il Comune avrebbe dovuto proporre l’ordinaria impugnazione della misura cautelare collegiale. È stata confermata la camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento

    La revoca delle misure cautelari è ammissibile solo in presenza dei presupposti tipizzati dalla disposizione; in loro assenza, la richiesta è inammissibile e la parte deve utilizzare l’ordinaria impugnazione della misura cautelare collegiale.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza comunale impugnata; la presente ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza comunale impugnata; la presente ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • La revoca di una misura cautelare può essere richiesta ai sensi dell’art. 58 c.p.a. soltanto quando siano intervenuti mutamenti nelle circostanze o emergano fatti anteriori conosciuti soltanto successivamente all’adozione della misura.
  • In assenza dei presupposti dell’art. 58 c.p.a., la richiesta di revoca di una misura cautelare collegiale è inammissibile; la parte deve avvalersi dell’ordinaria impugnazione cautelare.
  • Quando l’adempimento istruttorio disposto dal giudice interviene nelle more del giudizio, la rinuncia alla relativa istanza di revoca determina l’estinzione di tale istanza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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