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Sentenza

Sentenza n. 2153/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica del docente per € 2.000,00 e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, non era stata eseguita dal Ministero. Il titolo giudiziale imponeva l'attribuzione della carta elettronica del docente mediante accredito dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il rispetto del termine decennale per proporre l'azione, dei termini processuali e della previa notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché rivolto all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, e ha accertato il perdurante inadempimento del Ministero, rimasto non costituito. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla carta elettronica del docente dell'importo nominale di € 2.000,00. L'ordine non comprende le spese processuali distratte in favore dei procuratori non costituiti nel presente giudizio. La domanda di penalità di mora è stata respinta: il Collegio ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile all'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale per l'azione di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta per il ritardo nell'esecuzione, ma nel caso concreto la domanda è stata respinta in ragione delle specifiche difficoltà organizzative del Ministero derivanti dall'ingente contenzioso sulla questione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice è stata documentata e ritenuta sufficiente ai fini dell'ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando risulti il perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato che impone l'accredito di una somma sulla carta elettronica del docente, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio; l'attività commissariale non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato, potendo essere esclusa quando il ritardo sia riconducibile a un ingente e improvviso contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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