Cassazione Penale, Sentenza n. 38597/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Venzo impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia (18/09/2023) che aveva dichiarato prescrizione per il reato di bancarotta semplice e rideterminato la pena per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente sosteneva di essere un mero prestanome e che i prelevamenti contestati non fossero opera sua, richiamando documenti (verbale INPS del 24/02/2014 e ricorso ex art. 414 c.p.c. di due dipendenti) e la relazione ex art. 33 R.D. 267/1942 per dimostrare che il gestore effettivo fosse un altro (Mario Casanova). Denunciava inoltre contraddittorietà e mancata valutazione di prove favorevoli a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del divieto del 'novum': i documenti e le questioni fattuali richiamate in Cassazione non erano state specificamente dedotte in sede d'appello e dunque non potevano essere esaminate in legittimità. È stato ritenuto che il generico richiamo alla relazione del curatore in appello non equivalga a specifica indicazione dei singoli allegati invocati in Cassazione. Le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore sono state giudicate generiche e non idonee a contrastare le risultanze contabili che mostrano prelevamenti a suo nome (titolare del 95% e amministratore formale). Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e Venzo è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria prevista nel dispositivo. (Si ricorda che in grado di appello la Corte aveva comunque già pronunciato prescrizione per il capo 2 e rideterminato la pena per il capo 1.)
Norme richiamate
Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare)
Norme richiamate per definire i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice (artt. 216, 217, 219 co.2 n.1, 223, 224) e l'uso della relazione ex art. 33 quale documentazione fallimentare. La Corte ha tratto da tali norme l'inquadramento dei capi di imputazione e l'aggravante per pluralità di fatti.
Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3 e 609, comma 2
in Cassazione trova applicazione la regola del divieto del 'novum': per effetto di tale regola, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità un vizio di motivazione ... questioni di merito in precedenza non espressamente devolute alla disamina del giudice d'appello
Principio applicato per escludere l'esame in Cassazione di questioni fattuali o documentali mai specificamente dedotte in appello; impedisce di introdurre nuovi elementi di fatto in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Richiesto il criterio di specificità nell'indicazione dei motivi di appello e dei documenti su cui si fondano le censure; un richiamo generico alla relazione del curatore non soddisfa tale requisito e rende inammissibili le deduzioni successive in Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 414
Richiamato quale fonte documentale (ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato da due dipendenti) che il ricorrente voleva valorizzare; la Corte ha constatato che tale documento non era stato specificamente dedotto in appello e quindi non è stato esaminabile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nel comportamento che ha determinato l'inammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa e ha quindi applicato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre per la prima volta questioni di fatto o documenti che non siano stati specificamente dedotti in appello (regola del divieto del 'novum').
- In sede di appello è necessario indicare con precisione i documenti e le ragioni di fatto e di diritto: un richiamo generico a una relazione complessa non basta a riservare alla Corte d'appello l'esame di tutti i suoi allegati.
- La qualifica formale di amministratore e la titolarità delle quote (es. 95%) insieme a riscontri contabili (prelevamenti) possono costituire fondamento probatorio rilevante: l'affermazione di essere 'testa di legno' richiede prove concrete e specifiche per scalfire l'accertamento.
- Dichiarazioni generiche dell'imputato (es. 'sono subentrate persone che non conosco') hanno scarso valore se non sono accompagnate da elementi probatori che identifichino chi effettivamente esercitava la gestione.
- Se si intende far valere documenti determinanti a favore della difesa occorre produrli e specificarli già nel grado di merito (appello) per poterli poi invocare in Cassazione.
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